Art. 83. Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata 1. L'aggiornamento professionale del personale medico e veterinario e' obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale di ruolo degli enti individuati dall'art. 1. 2. Il relativo finanziamento e' previsto nel Fondo sanitario nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata. 3. L'aggiornamento obbligatorio e' svolto in orario di lavoro e comprende: a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento organizzati dal Servizio sanitario nazionale; b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi nei programmi regionali; c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale; d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche; e) ricerca finalizzata del personale medico in base a programmi definiti in sede di contrattazione decentrata. 4. I programmi regionali e di singolo ente, che dovranno prevedere fondi destinati alle attivita' di cui al comma 3 e gli indici di utilizzazione adeguati ai profili professionali del medico e veterinario, sono determinati, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, secondo criteri e modalita' di cui all'art. 6, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 68/1986. 5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente verra' istituita una apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. 6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o all'aggiornamento professionale nelle discipline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia del personale, nelle linee di indirizzo del Piano sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi. 7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. Il concorso del servizio sanitario nazionale e' in tal caso strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative di cui sopra con l'attivita' di servizio e non puo' mai assumere la forma di indennita' o di assegno di studio. 8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979. 9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un comitato tecnico-scientifico composto da medici e veterinari designati dagli enti, scelti fra il personale dipendente e da medici e veterinari designati dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto. 10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, di norma, approva le decisioni del comitato tecnico-scientifico ed, in caso contrario, e' tenuto a fornire una opportuna motivazione. 11. La partecipazione all'attivita' didattica del personale medico e veterinario si realizza nelle seguenti aree di applicazione: a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini speciali, secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con l'universita', ai sensi dell'art. 39 della legge n. 833/1978; b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale interessato organizzato dal Servizio sanitario nazionale; c) formazione di base, aggiornamento professionale e riqualificazione del personale non medico. 12. Le attivita' sub b) e e) del comma 11, sono riservate in linea di principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale integrazione di docenti esterni. 13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica deve essere privilegiata la competenza specifica ed il rapporto di lavoro a tempo pieno. 14. All'avviso per la selezione del personale di cui sopra deve essere data la piu' ampia pubblicita'. 15. L'attivita' didattica, se svolta fuori orario di servizio e' remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde comprensive dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati nonche' per la partecipazione alle attivita' degli organi didattici. Se l'attivita' in questione e' svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 50% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati effettuato fuori dell'orario di servizio.