Art. 83.
Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca
                             finalizzata

  1. L'aggiornamento professionale del personale medico e veterinario
e'  obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale di ruolo
degli enti individuati dall'art. 1.
  2.  Il  relativo  finanziamento  e'  previsto  nel  Fondo sanitario
nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata.
  3.  L'aggiornamento  obbligatorio  e'  svolto in orario di lavoro e
comprende:
    a)  la  partecipazione  obbligatoria  a  corsi  di  aggiornamento
organizzati dal Servizio sanitario nazionale;
    b)  la  frequenza  obbligatoria a congressi, convegni, seminari e
altre manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi nei
programmi regionali;
    c)   l'uso   di   testi,  riviste  tecniche  ed  altro  materiale
bibliografico messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale;
    d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;
    e)  ricerca  finalizzata del personale medico in base a programmi
definiti in sede di contrattazione decentrata.
  4.  I programmi regionali e di singolo ente, che dovranno prevedere
fondi  destinati  alle  attivita'  di  cui al comma 3 e gli indici di
utilizzazione   adeguati   ai  profili  professionali  del  medico  e
veterinario, sono determinati, previo confronto con le Organizzazioni
sindacali  firmatarie  dell'accordo  recepito  dal  presente decreto,
secondo  criteri  e modalita' di cui all'art. 6, comma 9, del decreto
del Presidente della Repubblica 68/1986.
  5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente verra' istituita
una  apposita  commissione paritetica composta da membri nominati dal
comitato  di  gestione  od organo corrispondente secondo i rispettivi
ordinamenti,  e  da  membri  designati dalle Organizzazioni sindacali
mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
  6.  Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o
all'aggiornamento   professionale  nelle  discipline  che  riguardano
l'organizzazione   del   lavoro,  le  tecniche  di  programmazione  e
l'economia   del  personale,  nelle  linee  di  indirizzo  del  Piano
sanitario  nazionale  e  della  programmazione regionale e locale dei
servizi.
  7.  L'aggiornamento  facoltativo  comprende documentate iniziative,
selezionate   dal   personale  interessato,  anche  in  ambito  extra
regionale  ed  effettuate  al  di  fuori  dell'orario di servizio. Il
concorso del servizio sanitario nazionale e' in tal caso strettamente
subordinato  all'effettiva  connessione delle iniziative di cui sopra
con  l'attivita'  di  servizio  e  non  puo' mai assumere la forma di
indennita' o di assegno di studio.
  8.   Nell'aggiornamento   tecnico-scientifico  facoltativo  rientra
l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 761/1979.
  9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un
comitato   tecnico-scientifico   composto   da  medici  e  veterinari
designati  dagli enti, scelti fra il personale dipendente e da medici
e   veterinari   designati  dalle  Organizzazioni  sindacali  mediche
firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.
  10.  Il  comitato  di  gestione o l'organo corrispondente secondo i
rispettivi  ordinamenti,  di norma, approva le decisioni del comitato
tecnico-scientifico  ed,  in  caso contrario, e' tenuto a fornire una
opportuna motivazione.
  11.  La partecipazione all'attivita' didattica del personale medico
e veterinario si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
    a)  corsi  di  specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini
speciali,  secondo  la  disciplina  prevista  dalle  convenzioni  con
l'universita', ai sensi dell'art. 39 della legge n. 833/1978;
    b)   aggiornamento   professionale   obbligatorio  del  personale
interessato organizzato dal Servizio sanitario nazionale;
    c)    formazione   di   base,   aggiornamento   professionale   e
riqualificazione del personale non medico.
  12.  Le attivita' sub b) e e) del comma 11, sono riservate in linea
di  principio  al  personale  del  Servizio  sanitario nazionale, con
l'eventuale integrazione di docenti esterni.
  13.  Nella selezione del personale da ammettere alla didattica deve
essere  privilegiata la competenza specifica ed il rapporto di lavoro
a tempo pieno.
  14.  All'avviso  per  la  selezione del personale di cui sopra deve
essere data la piu' ampia pubblicita'.
  15.  L'attivita'  didattica,  se svolta fuori orario di servizio e'
remunerata  in  via  forfettaria  con un compenso orario di L. 30.000
lorde  comprensive  dell'impegno  per la preparazione delle lezioni e
della  correzione  degli elaborati nonche' per la partecipazione alle
attivita'  degli  organi  didattici.  Se  l'attivita' in questione e'
svolta  durante  le  ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta
nella misura del 50% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e
correzione degli elaborati effettuato fuori dell'orario di servizio.