Art. 85.
                         Libera professione

  1.  Le  regioni  e  gli  enti  entro  sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto, sentite le Organizzazioni
sindacali  mediche  firmatarie  dell'accordo  recepito  dal  presente
decreto,  devono  adottare  gli  atti  necessari per garantire che ai
medici   dipendenti   venga   assicurato   l'esercizio   del  diritto
all'attivita'  libero-professionale,  sia in regime ambulatoriale che
in costanza di ricovero, nell'ambito dei servizi, presidi e strutture
della unita' sanitaria locale.
  2.  Sul  piano  organizzativo  l'ufficio  di direzione delle unita'
sanitarie  locali  od  organo  corrispondente  secondo  i  rispettivi
ordinamenti predetermina, sentite le Organizzazioni sindacali mediche
firmatarie  dell'accordo recepito dal presente decreto e d'intesa con
i  medici  interessati,  i  giorni  e  le  ore  in cui puo' svolgersi
l'attivita'    libero-professionale    ambulatoriale,   individuando,
altresi',  i necessari ed idonei locali e riserva spazi idonei, entro
il  limite  variabile  di  posti  letto dal 4% al 10% del totale, che
possono  in  parte  prescindere  anche  da  riferimenti  di  conforto
alberghiero in caso di mancanza di camere separate.
  3. Gli enti, qualora si trovino in presenza di obiettive carenze di
adeguate  ed idonee strutture sanitarie o di accertata impossibilita'
organizzativa,  devono  utilizzare  spazi in strutture private, sulla
base di apposite convenzioni, da stipulare in conformita' allo schema
tipo  predisposto  dal  Ministero della sanita', sentito il Consiglio
sanitario  nazionale  e da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  4.  Tale  convenzionamento degli spazi deve essere configurato come
soluzione  provvisoria nelle more della riorganizzazione dei relativi
idonei  spazi  nella  struttura  pubblica e deve prevedere il termine
tassativo  di  cessazione della loro utilizzazione fino alla predetta
riorganizzazione.
  5. L'atto di stipula delle convenzioni a termine per l'acquisizione
degli   spazi   in  strutture  private  deve  essere  preventivamente
autorizzato  dalla  regione  e successivamente notificato, con idonea
motivazione,  al  Ministero  della  sanita'  al  fine di garantire il
flusso  informativo  di base indispensabile per le scelte conseguenti
di programmazione sanitaria.
  6.  Qualora  gli  enti non provvedano a garantire al medico a tempo
pieno  l'esercizio dell'attivita' libero professionale, sia in regime
ambulatoriale  che  di  ricovero, entro sessanta giorni dalla domanda
dell'interessato, questi puo' chiedere l'intervento della commissione
regionale di cui all'art. 78.