Art. 88. Attivita' libero professionale dei veterinari 1. L'attivita' libero-professionale del personale veterinario e' esercitata alle condizioni di cui all'art. 89, purche' tale attivita' venga prestata nell'ambito delle strutture dei servizi e presidi pubblici, con i limiti e le modalita' fissati dalla legge regionale. 2. Per l'effettuazione di consulti e consulenze da parte dei veterinari si applica la normativa di cui all'art. 84.