Art. 88.
            Attivita' libero professionale dei veterinari

  1.  L'attivita'  libero-professionale  del personale veterinario e'
esercitata alle condizioni di cui all'art. 89, purche' tale attivita'
venga  prestata  nell'ambito  delle  strutture  dei servizi e presidi
pubblici, con i limiti e le modalita' fissati dalla legge regionale.
  2.  Per  l'effettuazione  di  consulti  e  consulenze  da parte dei
veterinari si applica la normativa di cui all'art. 84.