Art. 89. Compatibilita' del personale medico e veterinario 1. L'attivita' libero-professionale deve essere esercitata alla condizione che: a) venga prestata al di fuori del normale orario di servizio, dell'eventuale plus orario e non rientri nell'ambito del lavoro straordinario; b) non sia in contrasto con i compiti di istituto; c) non venga prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia comunque in contrasto con gli interessi dell'ente e sia in ogni caso subordinata all'impegno di garantire la piena funzionalita' dei servizi.