Art. 89.
          Compatibilita' del personale medico e veterinario

  1.  L'attivita'  libero-professionale  deve  essere esercitata alla
condizione che:
    a)  venga  prestata  al  di fuori del normale orario di servizio,
dell'eventuale  plus  orario  e  non  rientri  nell'ambito del lavoro
straordinario;
    b) non sia in contrasto con i compiti di istituto;
    c) non venga prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia
comunque  in contrasto con gli interessi dell'ente e sia in ogni caso
subordinata  all'impegno  di  garantire  la  piena  funzionalita' dei
servizi.