Art. 98.
                  Indennita' di rischio radiologico

  1.  L'indennita'  di rischio radiologico di cui all'art. 58 spetta,
altresi',  al  personale  medico  anestesista  rianimatore  in quanto
sottoposto  al  doppio  rischio  da  radiazioni ionizzanti e da gas e
vapori anestetici.