Art. 99. Erogazione delle indennita' 1. Le indennita' previste nella parte II del presente decreto vengono corrisposte per dodici mensilita' riferite all'anno solare, ad eccezione della indennita' medico-professionale di tempo pieno che e' corrisposta per tredici mensilita' e medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria, che sono corrisposte per tredici mensilita'. 2. Per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, l'indennita' medico professionale di tempo pieno va corrisposta anche sulla tredicesima mensilita' ove non ancora liquidata.