Art. 99.
                     Erogazione delle indennita'

  1.  Le  indennita'  previste  nella  parte  II del presente decreto
vengono  corrisposte  per dodici mensilita' riferite all'anno solare,
ad eccezione della indennita' medico-professionale di tempo pieno che
e'   corrisposta   per   tredici   mensilita'  e  medico-veterinaria,
ispezione,  vigilanza e polizia veterinaria, che sono corrisposte per
tredici mensilita'.
  2.  Per  il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito
con  decreto  del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348,
l'indennita' medico professionale di tempo pieno va corrisposta anche
sulla tredicesima mensilita' ove non ancora liquidata.