(Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 1)
                             ALLEGATO B 

 
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO 

 
  Confederazione  Sindacale  CONFEDIR   e   relativa   organizzazione
sindacale di categoria (CONFEDIR-DIRSAN). 

 
                              PREMESSA 

 
  La Confedir - Dirsan: 
    con il presente atto si propone l'obiettivo  di  costruire  nuove
relazioni sindacali e  sociali  nell'ambito  del  servizio  sanitario
nazionale e  delle  articolazioni  dello  stesso,  con  l'intento  di
accrescere la solidarieta' tra le diverse espressioni dei lavoratori,
per favorire un assetto di strutture e servizi idonei a  tutelare  la
salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle  relazioni
sindacali, cui il sottoscritto codice offre un  forte  contributo  di
chiarezza con l'autonoma regolamentazione  delle  procedure  e  delle
forme di  sciopero,  esige  dalle  controparti  una  contemporanea  e
corrispondente   reciprocita'   di   impegni   e   di   atteggiamenti
comportamentali, in modo che l'intero sistema delle  relazioni  possa
conseguire livelli di trasparenza e  di  sicura  efficacia  su  tutto
l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti. 

 
                               OGGETTO 

 
  Il diritto di sciopero, che costituisce una  liberta'  fondamentale
per ciascun  lavoratore,  nel  settore  della  sanita',  si  esercita
attraverso metodi e tempi  capaci  di  garantire  il  rispetto  della
dignita' e  dei  valori  della  persona  umana  in  attuazione  delle
disposizioni contenute nell'art. 11, commi  5  e  6  della  legge  n.
93/1983 e nel protocollo d'intesa del 25 luglio 1986. 
  Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare  il  diritto
di sciopero secondo i criteri e modalita' di seguito specificate. 
  Fatte  salve  le   prestazioni   atte   a   garantire   i   diritti
costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente  codice  non
sono  vincolanti,  nei  casi  in  cui  fossero  in  gioco  i   valori
fondamentali delle liberta' civili e sindacali,  della  democrazia  e
della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano la
generalita' del mondo del lavoro. 

 
                             TITOLARITA' 

 
  La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli  scioperi  e'
di esclusiva competenza delle strutture: nazionali di  categoria  per
quelli  nazionali;  regionali  di  categoria  per  quelle  regionali;
territoriali di categoria per quelli locali. 
  Per  scioperi  aziendali  (o  di  singola  unita'   operativa)   la
titolarita' dell'esercizio del diritto di sciopero e'  di  competenza
delle strutture aziendali e territoriali. 

 
               PROCLAMAZIONE - MODALITA' - PUBBLICITA' 

 
  Le iniziative di sciopero nazionale di  categoria  dovranno  essere
dichiarate con quindici giorni di preavviso. 
  Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione  e  la
data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si  attiveranno
le procedure di cui alle  disposizioni  contenute  nel  caso  VI  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite
dal contratto  di  comparto.  In  ogni  caso  l'attivazione  di  tali
procedure non incide sui termini di preavviso  dell'azione  sindacale
proclamata. 
  Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei  periodi  compresi
tra il 23 dicembre ed il 7 gennaio nonche' tra il 10 ed il 20  agosto
e nei cinque giorni  precedenti  e  nei  due  giorni  susseguenti  le
consultazioni elettorali e referendarie. 
  Gli scioperi dichiarati o in corso di  effettuazione  si  intendono
immediatamente  sospesi  in  casi  di  avvenimenti   eccezionali   di
particolare gravita' o di calamita' naturali. 
  Il  primo  sciopero  per  qualsiasi  tipo  di  vertenza,  non  puo'
superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate  per  turni,
la durata di un'intera giornata (24 ore). 
  Gli scioperi successivi al primo, per  la  medesima  vertenza,  non
supereranno le 48 ore consecutive. 
  Gli scioperi della durata inferiore  alla  giornata  di  lavoro  si
svolgeranno in un unico e continuativo  periodo  riferito  a  ciascun
turno. 
  Sono escluse  manifestazioni  di  sciopero  che  impegnino  singole
unita' operative, funzionalmente non autonome. Sono altresi'  escluse
forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti  o  forme
improprie quali lo sciopero bianco. 
  Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le  motivazioni
dello stesso, nonche' le informazioni relative alle modalita' con  le
quali si caratterizza l'azione sindacale. 
  L'informazione dovra' avere la massima diffusione e dovra' comunque
essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti. 
  Al fine di tutelare  i  diritti  costituzionalmente  garantiti,  la
programmazione delle azioni di sciopero dovra' assicurare  i  servizi
necessari a garantire prestazioni essenziali quali: 
    accettazione d'urgenza; 
    pronto soccorso medico e chirurgico nonche' servizi specialistici
e diagnostici necessari a garantire le urgenze; 
    anestesia per le sole urgenze; 
    medicina neonatale; 
    rianimazione e terapie intensive; 
    unita' coronariche; 
    emodialisi; 
    servizio trasfusionale; 
    psichiatria; 
    servizio ambulanze; 
    servizi ed impianti termo-elettrici. 
  Nell'ambito delle indicazioni sopra  richiamate  le  rappresentanze
sindacali  territoriali,  d'intesa  con  le  rappresentanze   locali,
avranno cura di definire la individuazione dei livelli operativi e di
eventuali altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini  delle
garanzie da tutelare. 
  I servizi di cucina dovranno assicurare le  esigenze  alimentari  e
dietetiche, salvo nei casi in cui sia  possibile  prevedere  adeguata
sostituzione di servizio. 
  Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime  istanze
sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno  di  definire  i
contingenti  di  personale  e  le  qualifiche  funzionali,   atte   a
salvaguardare i livelli  di  assistenza  nonche'  l'erogazione  delle
prestazioni garantite. 

 
                         VINCOLI E SANZIONI 

 
  Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a  tutti
i  livelli,  di  ciascuna  organizzazione  sindacale  firmataria  del
presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti. 
  Le singole organizzazioni sindacali valuteranno preventivamente  le
eventuali iniziative  di  sciopero,  senza  peraltro  precludersi  la
possibilita' di iniziativa singola, per la quale,  comunque,  valgono
le norme del presente codice. 
  Ogni comportamento difforme costituisce  motivo  di  intervento  da
parte delle istanze statutarie competenti. 

 
CODICE  DI  AUTOREGOLAMENTAZIONE  DEL  DIRITTO  DI  SCIOPERO  PER  IL
                          PERSONALE MEDICO 

 
                               Art. 1. 

 
  Il comportamento del medico deve essere in ogni evenienza  ispirato
al rispetto per  la  vita  e  per  l'incolumita'  dei  pazienti  alla
solidarieta' umana ed alla solidarieta' tra colleghi.