ALLEGATO B CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Confederazione Sindacale CONFEDIR e relativa organizzazione sindacale di categoria (CONFEDIR-DIRSAN). PREMESSA La Confedir - Dirsan: con il presente atto si propone l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del servizio sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la solidarieta' tra le diverse espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme di sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e corrispondente reciprocita' di impegni e di atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti. OGGETTO Il diritto di sciopero, che costituisce una liberta' fondamentale per ciascun lavoratore, nel settore della sanita', si esercita attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignita' e dei valori della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 5 e 6 della legge n. 93/1983 e nel protocollo d'intesa del 25 luglio 1986. Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di sciopero secondo i criteri e modalita' di seguito specificate. Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalita' del mondo del lavoro. TITOLARITA' La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi e' di esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli nazionali; regionali di categoria per quelle regionali; territoriali di categoria per quelli locali. Per scioperi aziendali (o di singola unita' operativa) la titolarita' dell'esercizio del diritto di sciopero e' di competenza delle strutture aziendali e territoriali. PROCLAMAZIONE - MODALITA' - PUBBLICITA' Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere dichiarate con quindici giorni di preavviso. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel caso VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata. Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi tra il 23 dicembre ed il 7 gennaio nonche' tra il 10 ed il 20 agosto e nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni elettorali e referendarie. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali. Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera giornata (24 ore). Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non supereranno le 48 ore consecutive. Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno. Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' operative, funzionalmente non autonome. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco. Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello stesso, nonche' le informazioni relative alle modalita' con le quali si caratterizza l'azione sindacale. L'informazione dovra' avere la massima diffusione e dovra' comunque essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti. Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la programmazione delle azioni di sciopero dovra' assicurare i servizi necessari a garantire prestazioni essenziali quali: accettazione d'urgenza; pronto soccorso medico e chirurgico nonche' servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze; anestesia per le sole urgenze; medicina neonatale; rianimazione e terapie intensive; unita' coronariche; emodialisi; servizio trasfusionale; psichiatria; servizio ambulanze; servizi ed impianti termo-elettrici. Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze sindacali territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali, avranno cura di definire la individuazione dei livelli operativi e di eventuali altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini delle garanzie da tutelare. I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio. Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a salvaguardare i livelli di assistenza nonche' l'erogazione delle prestazioni garantite. VINCOLI E SANZIONI Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti. Le singole organizzazioni sindacali valuteranno preventivamente le eventuali iniziative di sciopero, senza peraltro precludersi la possibilita' di iniziativa singola, per la quale, comunque, valgono le norme del presente codice. Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da parte delle istanze statutarie competenti. CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO PER IL PERSONALE MEDICO Art. 1. Il comportamento del medico deve essere in ogni evenienza ispirato al rispetto per la vita e per l'incolumita' dei pazienti alla solidarieta' umana ed alla solidarieta' tra colleghi.