(Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 19)
                              Art. 19. 

 
  Non saranno attuati scioperi in occasione  di  calamita'  naturali,
epidemie od eventi di  eccezionale  gravita',  che  comportino  gravi
emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per  i  tempi  in  cui
tali  emergenze  sussistano  non  saranno  indetti  scioperi,  o   se
precedentemente indetti, saranno sospesi.