Art. 2. Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni di diagnosi e cura valutate dal medico come assolutamente non dilazionabili con le modalita' e la continuita' che, a giudizio medico, saranno ritenute necessarie al fine di garantire il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. Turni di guardia e di pronta disponibilita' saranno opportunamente organizzati. Le predette prestazioni, ritenute indispensabili, saranno garantite anche presso quelle sedi extra ospedaliere, che, per l'ubicazione presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.