(Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 2)
                               Art. 2. 

 
  Nelle divisioni  e  nei  servizi  ospedalieri  saranno  erogate  le
prestazioni di diagnosi e cura valutate dal medico come assolutamente
non dilazionabili con le modalita' e la continuita' che,  a  giudizio
medico, saranno ritenute necessarie al fine di garantire il  rispetto
dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. 
  Turni di guardia e di pronta disponibilita' saranno  opportunamente
organizzati. 
  Le predette prestazioni, ritenute indispensabili, saranno garantite
anche presso quelle sedi extra  ospedaliere,  che,  per  l'ubicazione
presentino di fatto  carattere  sostitutivo  di  presidi  ospedalieri
mancanti  nella  zona  e  presso  le   quali   tali   servizi   siano
ordinariamente espletati.