Art. 11. Il personale presente ai servizi essenziali richiamati nell'art. 10 non puo' essere superiore al 10% della media del personale in forza negli ultimi tre mesi nell'unita' o reparti considerati e comunque si ritiene di dover assicurare per i malati, una presenza infermieristica per ogni turno di lavoro nei reparti e la guardia medica.