Art. 4. Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, lettera g, della legge n. 93. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 ed a quelle piu' definite per lo specifico comparto.