(Allegato C CISAS - art. 4)
                               Art. 4. 

 
  Si conferma il termine di  preavviso  di  giorni  quindici  di  cui
all'art. 11, comma 5, lettera g, della legge n. 93. Nel  periodo  che
intercorre fra il giorno della proclamazione e  la  data  dell'azione
collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le  procedure  di
cui  alle  disposizioni  contenute  nel  capo  VI  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 13/86 ed a quelle piu' definite per lo
specifico comparto.