(Allegato C CISAS - art. 5)
                               Art. 5. 

 
  Gli  scioperi  di  qualsiasi  genere  dichiarati  o  in  corso   di
effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso  di  avvenimenti
eccezionali di particolare  gravita'  o  di  calamita'  naturali  che
richiedono la  resa  dei  servizi  di  soccorso,  di  assistenza,  di
ripristino delle condizioni di normalita'. 
  Sono pertanto esclusi  dagli  scioperi  i  periodi  interessati  da
interventi di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli addetti  ai
vari servizi del comparto Sanita'. 
  Per il personale del comparto Sanita'  sono  altresi'  esclusi  gli
scioperi nei periodi compresi fra: 
    il 17 dicembre ed il 7 gennaio; 
    il 10 ed il 20 agosto; 
    le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua; 
    la settimana che precede e  quella  seguente  la  scadenza  delle
consultazioni    elettorali    europee,     nazionali,     regionali,
amministrative generali.