Art. 5. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di normalita'. Sono pertanto esclusi dagli scioperi i periodi interessati da interventi di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli addetti ai vari servizi del comparto Sanita'. Per il personale del comparto Sanita' sono altresi' esclusi gli scioperi nei periodi compresi fra: il 17 dicembre ed il 7 gennaio; il 10 ed il 20 agosto; le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua; la settimana che precede e quella seguente la scadenza delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, amministrative generali.