(Allegato C CISAS - art. 7)
 
                               Art. 7. 

 
  La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli  scioperi  e'
di  competenza  delle  strutture  confederali  sindacali   nazionali,
regionali e provinciali, secondo le norme statutarie e  regolamentari
generali e per l'autoregolamentazione dell'esercizio del  diritto  di
sciopero,  valido   per   le   strutture   sindacali   della   intera
confederazione.