Art. 8. Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e nel codice di comparto, allegato al contratto, in ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.