(Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari - art. 13)
                              Art. 13. 

 
  Per le peculiarita' proprie della categoria si allega il codice  di
autoregolamentazione specifico dei medici veterinari. 

 
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO DEL  PERSONALE
                         MEDICO VETERINARIO 

 
  Il rapporto di dipendenza del Servizio  sanitario  nazionale  o  lo
svolgimento di compiti di istituto soggetti a precise norme di legge,
comportano una autodisciplina dell'esercizio del diritto di sciopero,
che salvaguardi questo diritto e la  continuita'  ed  obbligatorieta'
dei compiti urgenti del pubblico servizio. 
  Tale duplice  obiettivo  si  realizza  durante  la  astensione  del
personale dal servizio con il contemporaneo affidamento  dei  compiti
di carattere contingibile  ed  urgente  o  piu'  sanitari  dipendenti
all'uopo delegati. 
  Sotto questo profilo, lo sciopero indetto sia dalla  organizzazione
sindacale nazionale,  che  regionale,  o  provinciale,  o  di  unita'
sanitaria  locale,  va,  comunque,  necessariamente,  organizzato   a
livello di unita' sanitaria locale. 
  La  proclamazione  dello   sciopero   nazionale   e   la   relativa
programmazione (motivazione, data, durata e modalita),  decise  dalla
segreteria nazionale devono essere comunicate alle autorita' centrali
con almeno quindici giorni di preavviso. Le  segreterie  regionali  e
provinciali sono tenute  a  comunicarne  l'adesione  alle  rispettive
autorita' territorialmente competenti (presidenti regioni,  prefetto,
presidenti delle unita' sanitarie locali) senza altro preavviso. 
  Qualora  lo  sciopero  venga  proclamato  in  campo   regionale   o
provinciale o  di  unita'  sanitaria  locale,  saranno  i  rispettivi
responsabili sindacali a trasmettere la proclamazione alle rispettive
autorita' con il preavviso di quindici giorni. 
  Le funzioni di carattere urgente che vanno assicurate riguardano  i
seguenti campi: 
    1) vigilanza su focolai di malattie infettive e zoonosi; 
    2) controllo  dei  cani  morsicatori  ai  fini  della  profilassi
antirabica; 
    3) macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita; 
    4) approvvigionamento carneo agli ospedali, case  di  cura  e  di
ricovero di persone anziane e handicappate; 
    5)  provvedimenti   contingibili   ed   urgenti   di   competenza
dell'autorita' sanitaria locale. 
  Il verificarsi di eventi di particolare rilevanza  e  di  pubbliche
calamita' comporta l'immediata ripresa  del  servizio  da  parte  dei
medici  veterinari   in   sciopero,   addetti   all'aera   funzionale
interessata. 
  La   designazione   dei   medici   veterinari,   che   garantiranno
l'espletamento dei vari compiti  di  istituto  durante  lo  sciopero,
compete al responsabile locale del sindacato. 
  Piu'  funzioni  compatibili  con   la   pratica   possibilita'   di
assolvimento,  possono  essere  attribuite  ad  un   singolo   medico
veterinario. 
  La disponibilita' per servizio durante  lo  sciopero,  puo'  essere
affidata dal responsabile  sindacale  locale  a  due  o  piu'  medici
veterinari dipendenti secondo l'aera funzionale di appartenenza e con
precise modalita' di avvicendamento, nel  caso  di  uno  sciopero  di
durata superiore ad un giorno. 
  I nominativi dei  medici  veterinari  designati  ad  assicurare  il
servizio  di  carattere  urgente  ed  indifferibile  e  le   relative
attribuzioni di  competenze,  vengono  ufficialmente  segnalate  alla
rappresentanza  della  unita'  sanitaria   locale,   da   parte   del
responsabile sindacale locale, tre  giorni  prima  dell'inizio  della
data dello sciopero. 
  Scioperi di durata inferiore ad un giorno, promossi  con  carattere
di urgenza, saranno segnalati in tempo utile, fermo restando le norme
di salvaguardia previste dal precedente comma. 
  I medici veterinari dipendenti che non intendano  partecipare  allo
sciopero sono  tenuti  a  darne  comunicazione  al  responsabile  del
servizio veterinario della unita' sanitaria locale almeno tre  giorni
prima dello sciopero. 
  In  conseguenza  della  partecipazione  dello   sciopero   verranno
effettuate ritenute sui compensi mensili proporzionalmente al  numero
delle ore di assenza dal servizio.