Art. 13. Per le peculiarita' proprie della categoria si allega il codice di autoregolamentazione specifico dei medici veterinari. CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO DEL PERSONALE MEDICO VETERINARIO Il rapporto di dipendenza del Servizio sanitario nazionale o lo svolgimento di compiti di istituto soggetti a precise norme di legge, comportano una autodisciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, che salvaguardi questo diritto e la continuita' ed obbligatorieta' dei compiti urgenti del pubblico servizio. Tale duplice obiettivo si realizza durante la astensione del personale dal servizio con il contemporaneo affidamento dei compiti di carattere contingibile ed urgente o piu' sanitari dipendenti all'uopo delegati. Sotto questo profilo, lo sciopero indetto sia dalla organizzazione sindacale nazionale, che regionale, o provinciale, o di unita' sanitaria locale, va, comunque, necessariamente, organizzato a livello di unita' sanitaria locale. La proclamazione dello sciopero nazionale e la relativa programmazione (motivazione, data, durata e modalita), decise dalla segreteria nazionale devono essere comunicate alle autorita' centrali con almeno quindici giorni di preavviso. Le segreterie regionali e provinciali sono tenute a comunicarne l'adesione alle rispettive autorita' territorialmente competenti (presidenti regioni, prefetto, presidenti delle unita' sanitarie locali) senza altro preavviso. Qualora lo sciopero venga proclamato in campo regionale o provinciale o di unita' sanitaria locale, saranno i rispettivi responsabili sindacali a trasmettere la proclamazione alle rispettive autorita' con il preavviso di quindici giorni. Le funzioni di carattere urgente che vanno assicurate riguardano i seguenti campi: 1) vigilanza su focolai di malattie infettive e zoonosi; 2) controllo dei cani morsicatori ai fini della profilassi antirabica; 3) macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita; 4) approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura e di ricovero di persone anziane e handicappate; 5) provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza dell'autorita' sanitaria locale. Il verificarsi di eventi di particolare rilevanza e di pubbliche calamita' comporta l'immediata ripresa del servizio da parte dei medici veterinari in sciopero, addetti all'aera funzionale interessata. La designazione dei medici veterinari, che garantiranno l'espletamento dei vari compiti di istituto durante lo sciopero, compete al responsabile locale del sindacato. Piu' funzioni compatibili con la pratica possibilita' di assolvimento, possono essere attribuite ad un singolo medico veterinario. La disponibilita' per servizio durante lo sciopero, puo' essere affidata dal responsabile sindacale locale a due o piu' medici veterinari dipendenti secondo l'aera funzionale di appartenenza e con precise modalita' di avvicendamento, nel caso di uno sciopero di durata superiore ad un giorno. I nominativi dei medici veterinari designati ad assicurare il servizio di carattere urgente ed indifferibile e le relative attribuzioni di competenze, vengono ufficialmente segnalate alla rappresentanza della unita' sanitaria locale, da parte del responsabile sindacale locale, tre giorni prima dell'inizio della data dello sciopero. Scioperi di durata inferiore ad un giorno, promossi con carattere di urgenza, saranno segnalati in tempo utile, fermo restando le norme di salvaguardia previste dal precedente comma. I medici veterinari dipendenti che non intendano partecipare allo sciopero sono tenuti a darne comunicazione al responsabile del servizio veterinario della unita' sanitaria locale almeno tre giorni prima dello sciopero. In conseguenza della partecipazione dello sciopero verranno effettuate ritenute sui compensi mensili proporzionalmente al numero delle ore di assenza dal servizio.