(Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari- art. 2)
                               Art. 2. 

 
  Nelle divisioni  e  nei  servizi  ospedalieri  saranno  erogate  le
prestazioni di diagnosi e cura valutate dal medico come assolutamente
non dilazionabili con le modalita' e la continuita' che,  a  giudizio
medico, saranno ritenute necessarie al fine di garantire il  rispetto
dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. 
  Turni di guardia e di pronta disponibilita' saranno  opportunamente
organizzati. 
  Le predette prestazioni, ritenute indispensabili, saranno garantite
anche presso quelle sedi extra-ospedaliere,  che,  per  l'ubicazione,
presentino di fatto  carattere  sostitutivo  di  presidi  ospedalieri
mancanti  nella  zona  e  presso  le   quali   tali   servizi   siano
ordinariamente espletati.