Art. 2. Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni di diagnosi e cura valutate dal medico come assolutamente non dilazionabili con le modalita' e la continuita' che, a giudizio medico, saranno ritenute necessarie al fine di garantire il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. Turni di guardia e di pronta disponibilita' saranno opportunamente organizzati. Le predette prestazioni, ritenute indispensabili, saranno garantite anche presso quelle sedi extra-ospedaliere, che, per l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.