IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di recuperare nella forma giuridicamente corretta, consentita al Governo allo stato attuale, le norme ritenute illegittime dalla Corte dei conti con le determinazioni in data 26 maggio, 1 e 3 luglio 1987, ai fini di dare in tempi rapidi piena attuazione agli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87, relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, delle regioni e degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale, nonche' della scuola; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Conglobamento nello stipendio di una quota dell'indennita' integrativa speciale 1. Con decorrenza 30 giugno 1988 al personale compreso nei comparti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e' conglobata nello stipendio iniziale di livello, in godimento alla stessa data, una quota dell'indennita' integrativa speciale, pari a L. 1.081.000 annue lorde. 2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante allo stesso personale di cui al comma 1, in attivita' di servizio, e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui la indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato. 4. Ai titolari di pensione di riversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988, o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione all'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta retribuzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe. 5. Il conglobamento di cui al comma 1 non opera, agli effetti della determinazione del trattamento pensionistico, diretto, indiretto o di riversibilita', nei confronti dei dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, salva la revisione dell'attuale disciplina dei trattamenti medesimi.