IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di recuperare nella
forma  giuridicamente  corretta,  consentita  al  Governo  allo stato
attuale,  le  norme ritenute illegittime dalla Corte dei conti con le
determinazioni  in data 26 maggio, 1 e 3 luglio 1987, ai fini di dare
in  tempi  rapidi piena attuazione agli accordi contrattuali definiti
con  le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87, relativi al
personale  dei  Ministeri,  degli  enti pubblici non economici, delle
regioni  e  degli  enti locali, delle aziende e delle amministrazioni
dello   Stato   ad   ordinamento  autonomo,  del  Servizio  sanitario
nazionale, nonche' della scuola;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 luglio 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
Conglobamento nello stipendio    di    una    quota   dell'indennita'
                        integrativa speciale

  1. Con decorrenza 30 giugno 1988 al personale compreso nei comparti
di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68,  e'  conglobata nello stipendio iniziale di livello, in godimento
alla  stessa  data,  una  quota dell'indennita' integrativa speciale,
pari a L. 1.081.000 annue lorde.
  2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa
speciale  spettante  allo  stesso  personale  di  cui  al comma 1, in
attivita' di servizio, e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
  3.  Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza
successiva  al  30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa
speciale,  spettante  ai  sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari
di  pensione  diretta,  e'  ridotta a cura della competente direzione
provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto
importo,  nel  caso  in  cui  la  indennita'  integrativa speciale e'
sospesa  o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta
all'interessato.
  4.  Ai  titolari  di  pensione  di  riversibilita' aventi causa del
personale  collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988,
o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la
riduzione  dell'importo  lordo  mensile  di  L.  72.067 va operata in
proporzione  all'aliquota di riversibilita' della pensione spettante,
osservando  le  stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di
riversibilita'   e'  attribuita  a  piu'  compartecipi,  la  predetta
retribuzione  va  effettuata  in  proporzione  alla quota assegnata a
ciascun compartecipe.
  5. Il conglobamento di cui al comma 1 non opera, agli effetti della
determinazione del trattamento pensionistico, diretto, indiretto o di
riversibilita',  nei  confronti  dei  dipendenti  iscritti  ai  fondi
integrativi di previdenza di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo
1975,   n.   70,  salva  la  revisione  dell'attuale  disciplina  dei
trattamenti medesimi.