Art. 10. Assunzione mediante prove selettive del personale del comparto sanita' 1. L'assunzione in ruolo per chiamata diretta del personale degli enti individuati dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, riguarda le figure del comparto sanitario per le quali non sia richiesto un titolo professionale specifico, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 2. L'assunzione in ruolo degli operatori professionali di seconda categoria del ruolo sanitario, degli operatori tecnici coordinatori, degli operatori nonche' agenti tecnici del ruolo tecnico del medesimo comparto, per i quali siano richiesti specifici titoli professionali ovvero il possesso di particolari certificazioni abilitative obbligatorie e' effettuato con le modalita' della pubblica selezione, ai sensi dell'articolo 20 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. 3. Per quanto riguarda i requisiti generali per l'ammissione alla pubblica selezione, il bando, la pubblicazione, i termini, le domande di ammissione, l'esclusione, la nomina delle commissioni giudicatrici, nonche' tutte le modalita' di espletamento delle procedure concorsuali, si fa riferimento a quanto disposto dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dai titoli I e II del decreto del Ministro della sanita' del 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, cosi' come modificati dalla legge 20 maggio 1985, n. 207. 4. I requisiti specifici di ammissione alla selezione di cui al comma 2 sono i seguenti: A) Operatore tecnico coordinatore (ruolo tecnico): 1) anzianita' di cinque anni nella posizione funzionale di operatore tecnico nello stesso settore di attivita' alla data di scadenza del bando ed, ove previsto, il possesso del titolo professionale specifico relativo all'attivita' oggetto della selezione. B) Operatore professionale di seconda categoria (ruolo sanitario) ed operatore tecnico (ruolo tecnico): 1) eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1), lettera b), del citato decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni; 2) diploma di scuola dell'obbligo; 3) titolo professionale specifico richiesto per l'assunzione del posto da ricoprire, rilasciato da scuola autorizzata. C) Agente tecnico (ruolo tecnico): 1) gli stessi requisiti di cui alla lettera B) punti 1) e 2); 2) certificazione abilitativa obbligatoria. 5. La composizione delle commissioni giudicatrici, le prove di esame e i punteggi attribuiti ai candidati sono stabiliti con decreto del Ministro della sanita'. 6. I provvedimenti relativi alle procedure delle prove selettive sono adottati dal comitato di gestione delle unita' sanitarie locali o dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni.