Art. 10.
Assunzione mediante prove selettive   del   personale   del  comparto
                               sanita'

  1.  L'assunzione  in ruolo per chiamata diretta del personale degli
enti  individuati  dall'articolo  6  del decreto del Presidente della
Repubblica  5  marzo  1986,  n.  68,  riguarda le figure del comparto
sanitario  per  le  quali  non  sia richiesto un titolo professionale
specifico, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56.
  2.  L'assunzione  in ruolo degli operatori professionali di seconda
categoria  del ruolo sanitario, degli operatori tecnici coordinatori,
degli operatori nonche' agenti tecnici del ruolo tecnico del medesimo
comparto,  per i quali siano richiesti specifici titoli professionali
ovvero   il   possesso   di  particolari  certificazioni  abilitative
obbligatorie e' effettuato con le modalita' della pubblica selezione,
ai  sensi dell'articolo 20 della legge quadro sul pubblico impiego 29
marzo 1983, n. 93.
  3.  Per  quanto riguarda i requisiti generali per l'ammissione alla
pubblica selezione, il bando, la pubblicazione, i termini, le domande
di    ammissione,   l'esclusione,   la   nomina   delle   commissioni
giudicatrici,  nonche'  tutte  le  modalita'  di  espletamento  delle
procedure concorsuali, si fa riferimento a quanto disposto dal titolo
secondo del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n.  761,  e  dai titoli I e II del decreto del Ministro della sanita'
del  30  gennaio  1982,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, cosi' come modificati
dalla legge 20 maggio 1985, n. 207.
  4.  I  requisiti  specifici  di ammissione alla selezione di cui al
comma 2 sono i seguenti:
    A) Operatore tecnico coordinatore (ruolo tecnico):
      1)  anzianita'  di  cinque  anni  nella posizione funzionale di
operatore  tecnico  nello  stesso  settore  di attivita' alla data di
scadenza   del  bando  ed,  ove  previsto,  il  possesso  del  titolo
professionale   specifico   relativo   all'attivita'   oggetto  della
selezione.
    B) Operatore professionale di seconda categoria (ruolo sanitario)
ed operatore tecnico (ruolo tecnico):
      1)  eta'  non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo  1),  lettera  b),  del  citato decreto ministeriale 30
gennaio 1982, e successive modificazioni;
      2) diploma di scuola dell'obbligo;
      3)  titolo  professionale  specifico richiesto per l'assunzione
del posto da ricoprire, rilasciato da scuola autorizzata.
    C) Agente tecnico (ruolo tecnico):
      1) gli stessi requisiti di cui alla lettera B) punti 1) e 2);
      2) certificazione abilitativa obbligatoria.
    5.  La  composizione  delle commissioni giudicatrici, le prove di
esame e i punteggi attribuiti ai candidati sono stabiliti con decreto
del Ministro della sanita'.
  6.  I  provvedimenti  relativi alle procedure delle prove selettive
sono  adottati dal comitato di gestione delle unita' sanitarie locali
o  dall'organo  corrispondente  secondo i rispettivi ordinamenti, nel
rispetto delle vigenti disposizioni.