Art. 13.
             Disposizioni comuni al comparto enti locali

  1.   Ai   fini  della  omogeneizzazione  degli  istituti  economici
retributivi  e  delle  posizioni  giuridiche del personale dipendente
dagli enti confluiti nel comparto di contrattazione collettiva di cui
all'articolo  4  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986,  n.  68,  sono  estese,  con le modifiche di seguito indicate e
nella   salvaguardia   delle  autonomie  dei  singoli  enti  e  delle
rispettive  specificita',  le  disposizioni contenute nel decreto del
Presidente  della  Repubblica  25 giugno 1983, n. 347, nelle seguenti
materie:
    a)  organizzazione  del  lavoro  (articolo  14  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347);
    b)  struttura  organizzativa degli enti (articolo 14, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347);
    c)  rapporto  di  lavoro a tempo determinato (articolo 9, lettera
a),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
347);
    d)  rapporto  di  lavoro  stagionale (articolo 9, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347);
    e) attribuzione compiti e responsabilita' dei dirigenti (allegato
A  -  qualifiche funzionali dirigenziali - del decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347).
  2. Oltre al settore, al servizio ed alla unita' operativa complessa
previsti  dall'articolo  14, terzo comma, lettera h), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  25  giugno  1983, n. 347, la struttura
organizzativa  dell'ente  puo' prevedere l'unita' operativa semplice:
unita'   operativa  interna  all'unita'  operativa  complessa  -  ove
prevista  per  l'espletamento dell'attivita' di erogazione di servizi
alla   collettivita'.   Ove  costituisca  struttura  apicale  esplica
altresi' funzione di programmazione.
  3.  Il ricorso alle graduatorie di collocamento di cui all'articolo
9,  lettere  a)  e b), del decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno  1983, n. 347, potra' avvenire solo per le qualifiche comprese
tra la prima e la quarta.