Art. 13. Disposizioni comuni al comparto enti locali 1. Ai fini della omogeneizzazione degli istituti economici retributivi e delle posizioni giuridiche del personale dipendente dagli enti confluiti nel comparto di contrattazione collettiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono estese, con le modifiche di seguito indicate e nella salvaguardia delle autonomie dei singoli enti e delle rispettive specificita', le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, nelle seguenti materie: a) organizzazione del lavoro (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347); b) struttura organizzativa degli enti (articolo 14, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347); c) rapporto di lavoro a tempo determinato (articolo 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347); d) rapporto di lavoro stagionale (articolo 9, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347); e) attribuzione compiti e responsabilita' dei dirigenti (allegato A - qualifiche funzionali dirigenziali - del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347). 2. Oltre al settore, al servizio ed alla unita' operativa complessa previsti dall'articolo 14, terzo comma, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, la struttura organizzativa dell'ente puo' prevedere l'unita' operativa semplice: unita' operativa interna all'unita' operativa complessa - ove prevista per l'espletamento dell'attivita' di erogazione di servizi alla collettivita'. Ove costituisca struttura apicale esplica altresi' funzione di programmazione. 3. Il ricorso alle graduatorie di collocamento di cui all'articolo 9, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, potra' avvenire solo per le qualifiche comprese tra la prima e la quarta.