Art. 15.
           Funzioni dirigenziali nel comparto enti locali

  1.  Per  le  regioni i posti della prima qualifica dirigenziale non
possono  superare  di  tre volte quelli previsti per l'organico della
seconda qualifica dirigenziale nell'accordo 1983-85.
  2.  Qualora  il numero dei dirigenti di prima qualifica attualmente
in servizio superi l'aliquota prevista dal comma 1 verranno istituiti
corrispondenti posizioni in soprannumero ad esaurimento.
  3. Negli istituti autonomi case popolari e nei consorzi di sviluppo
industriale  vengono  istituiti  posti di ruolo della prima qualifica
dirigenziale  e possono essere istituiti posti di ruolo della seconda
qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalita' seguenti:
    a)  nella  fase di prima applicazione il contingente organico per
ciascun  ente della prima qualifica dirigenziale sara' pari al numero
dei dipendenti appartenenti all'attuale settima fascia funzionale che
vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno e' confermato
l'incarico  di  coordinamento in essere e la relativa indennita', che
sara'  riassorbita per effetto o del passaggio alla seconda qualifica
dirigenziale    o   per   nuovo   conferimento   dell'indennita'   di
coordinamento;
    b) successivamente l'eventuale contingente organico della seconda
qualifica dirigenziale, conseguente alla ristrutturazione dei servizi
ed  alla  determinazione  delle strutture funzionali apicali per ogni
singolo  ente,  sara'  determinato  con  apposito  provvedimento  nel
rispetto dei criteri definiti dalle leggi regionali.
  4. Nelle camere di commercio vengono istituiti posti di ruolo nella
prima  e seconda qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalita'
seguenti:
    a)  la  seconda  qualifica  dirigenziale e' consentita negli enti
presso  i  quali  risultano iscritte o annotate nel relativo registro
almeno 65.000 ditte operanti e la corrispondente provincia e/o comune
capoluogo preveda tale seconda qualifica;
    b)   il  contingente  organico  iniziale  della  prima  qualifica
dirigenziale  e'  pari  al  numero  dei  posti dell'attuale qualifica
ottava-bis, che viene soppressa;
    c)  i  contingenti organici delle qualifiche dirigenziali saranno
stabiliti in sede di ristrutturazione dei servizi e di determinazione
delle   strutture   apicali   di   ogni   singolo  ente,  sentite  le
organizzazioni sindacali.
  5.  In  prima  applicazione,  dalla  data  di entrata in vigore del
presente   decreto,   vengono   inquadrati   nella   prima  qualifica
dirigenziale,   previa   verifica   dei   titoli   di  servizio,  gli
appartenenti,  a tale data, alla qualifica ottava-bis, nonche' coloro
che   successivamente  risultino  vincitori  di  concorsi  per  posti
disponibili  sino al 31 dicembre 1986 per la ex qualifica ottava-bis,
con decorrenza dalla data di inquadramento.