Art. 15. Funzioni dirigenziali nel comparto enti locali 1. Per le regioni i posti della prima qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti per l'organico della seconda qualifica dirigenziale nell'accordo 1983-85. 2. Qualora il numero dei dirigenti di prima qualifica attualmente in servizio superi l'aliquota prevista dal comma 1 verranno istituiti corrispondenti posizioni in soprannumero ad esaurimento. 3. Negli istituti autonomi case popolari e nei consorzi di sviluppo industriale vengono istituiti posti di ruolo della prima qualifica dirigenziale e possono essere istituiti posti di ruolo della seconda qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalita' seguenti: a) nella fase di prima applicazione il contingente organico per ciascun ente della prima qualifica dirigenziale sara' pari al numero dei dipendenti appartenenti all'attuale settima fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno e' confermato l'incarico di coordinamento in essere e la relativa indennita', che sara' riassorbita per effetto o del passaggio alla seconda qualifica dirigenziale o per nuovo conferimento dell'indennita' di coordinamento; b) successivamente l'eventuale contingente organico della seconda qualifica dirigenziale, conseguente alla ristrutturazione dei servizi ed alla determinazione delle strutture funzionali apicali per ogni singolo ente, sara' determinato con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri definiti dalle leggi regionali. 4. Nelle camere di commercio vengono istituiti posti di ruolo nella prima e seconda qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalita' seguenti: a) la seconda qualifica dirigenziale e' consentita negli enti presso i quali risultano iscritte o annotate nel relativo registro almeno 65.000 ditte operanti e la corrispondente provincia e/o comune capoluogo preveda tale seconda qualifica; b) il contingente organico iniziale della prima qualifica dirigenziale e' pari al numero dei posti dell'attuale qualifica ottava-bis, che viene soppressa; c) i contingenti organici delle qualifiche dirigenziali saranno stabiliti in sede di ristrutturazione dei servizi e di determinazione delle strutture apicali di ogni singolo ente, sentite le organizzazioni sindacali. 5. In prima applicazione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono inquadrati nella prima qualifica dirigenziale, previa verifica dei titoli di servizio, gli appartenenti, a tale data, alla qualifica ottava-bis, nonche' coloro che successivamente risultino vincitori di concorsi per posti disponibili sino al 31 dicembre 1986 per la ex qualifica ottava-bis, con decorrenza dalla data di inquadramento.