Art. 17.
Inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dei
Ministeri e delle aziende   ed   amministrazioni   dello   Stato   ad
                        ordinamento autonomo

  1.   In   sede   di  prima  applicazione  delle  norme  conseguenti
all'attuazione  dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n.
9,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78,
limitatamente   al   personale   dei   Ministeri,  delle  aziende  ed
amministrazioni  dello  Stato  ad  ordinamento  autonomo  di cui agli
articoli  2  e  5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986,  n.  68, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche
in soprannumero, a decorrere dal 1 gennaio 1987, i direttori aggiunti
di  divisione e qualifiche equiparate, nonche' il personale che, alla
data  di  entrata  in  vigore  della  legge  11  luglio 1980, n. 312,
rivestiva  la  qualifica di direttore di sezione, o equiparata, ed il
personale   che  alla  predetta  data  aveva  comunque  maturato  una
effettiva  anzianita'  di servizio nella carriera direttiva di almeno
nove anni e sei mesi.
  2. Nella nona qualifica sono, altresi', inquadrati gli appartenenti
alla  ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio
di  attivita'  tecnico-professionali  per  le  quali  e' richiesto il
possesso  di  apposito  diploma  di:  laurea  e  relativo  titolo  di
abilitazione   professionale   ed   il   personale  tecnico  laureato
inquadrato  nei  ruoli  ove e' richiesta l'abilitazione professionale
suddetta,   aventi  entrambe  le  categorie  almeno  cinque  anni  di
effettivo  servizio  nell'esercizio delle predette attivita'. Inoltre
sono  inquadrati  nella  predetta  qualifica  i  direttori  ed i vice
dirigenti   di  ottava  qualifica  o  categoria  appartenenti  all'ex
carriera  direttiva,  preposti  ad  uffici,  istituti  o  servizi  di
particolare  rilevanza  o  di stabilimenti non riservati a qualifiche
dirigenziali,  aventi almeno cinque anni di effettivo esercizio delle
funzioni,  nonche'  il  personale  assunto  per  compiti  di studio e
ricerca  ai  sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato
in  ruolo  in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e
31  della  legge  11  luglio  1980, n. 312, con almeno cinque anni di
effettivo  servizio  nell'esercizio  delle  predette attivita', ed il
personale   dell'ex   carriera   direttiva   appartenente  a  profili
professionali da ascrivere alla nona qualifica.