Art. 17. Inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dei Ministeri e delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo 1. In sede di prima applicazione delle norme conseguenti all'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, limitatamente al personale dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1 gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonche' il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione, o equiparata, ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianita' di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi. 2. Nella nona qualifica sono, altresi', inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attivita' tecnico-professionali per le quali e' richiesto il possesso di apposito diploma di: laurea e relativo titolo di abilitazione professionale ed il personale tecnico laureato inquadrato nei ruoli ove e' richiesta l'abilitazione professionale suddetta, aventi entrambe le categorie almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attivita'. Inoltre sono inquadrati nella predetta qualifica i direttori ed i vice dirigenti di ottava qualifica o categoria appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali, aventi almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, nonche' il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attivita', ed il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.