Art. 18. Ammissione ai concorsi di personale in servizio per il comparto dei Ministeri 1. La disposizione transitoria di cui all'articolo 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' prorogata fino al 31 dicembre 1987. 2. Alla copertura dei posti disponibili nei profili professionali, a conclusione del primo inquadramento ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si provvede mediante concorsi, ai quali possono partecipare i dipendenti in possesso di un'anzianita' di almeno tre anni nel profilo immediatamente inferiore, con le modalita' che saranno stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9 della legge 11 luglio 1980, n. 312.