Art. 18.
Ammissione ai concorsi di personale  in  servizio per il comparto dei
                              Ministeri

  1. La disposizione transitoria di cui all'articolo 8 della legge 11
luglio 1980, n. 312, e' prorogata fino al 31 dicembre 1987.
  2.  Alla copertura dei posti disponibili nei profili professionali,
a  conclusione del primo inquadramento ed in deroga a quanto previsto
dall'articolo  14  della  legge  11  luglio 1980, n. 312, si provvede
mediante  concorsi,  ai  quali  possono  partecipare  i dipendenti in
possesso   di   un'anzianita'   di   almeno   tre  anni  nel  profilo
immediatamente  inferiore, con le modalita' che saranno stabilite con
il   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui
all'articolo 9 della legge 11 luglio 1980, n. 312.