Art. 19.
Disposizioni particolari per il  personale di alcune aziende autonome
                             dello Stato

  1.  Fino  al  31  dicembre 1987 in tema di profili professionali si
procede  con  le  modalita' di cui all'articolo 1, comma sesto, della
legge 3 aprile 1979, n. 101, e di cui alla legge 22 dicembre 1981, n.
797,  per  il  personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle
poste   e   delle  telecomunicazioni  e  con  le  modalita'  previste
dall'articolo  4 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  1981,  n.  432, e dagli
articoli  98,  104, 110 e 111 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per
il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
  2.  Fino al 31 dicembre 1987 nei concorsi di accesso alla qualifica
di  operaio  specializzato  dell'Amministrazione  delle poste e delle
telecomunicazioni  il 40 per cento dei posti e' riservato agli operai
di  seconda  categoria,  assunti  in  base  alle disposizioni vigenti
anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore della legge 3 aprile
1979, n. 101.
  3.  Il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste
e  delle  telecomunicazioni,  appartenente  alla  ottava categoria di
esercizio,  che  da  almeno  cinque anni alla data del 1 gennaio 1987
diriga  uffici  o impianti di rilevante importanza ovvero sia addetto
ad  attivita'  di  particolare  rilevanza,  tutte ascritte al profilo
professionale  di  vice  dirigente  di ottava categoria direttiva, e'
inquadrato  in  quest'ultima. Tale inquadramento avviene nel rispetto
del  limite  del 20 per cento dei posti di ottava categoria direttiva
riservato  al personale della settima e ottava categoria di esercizio
ai sensi della normativa vigente.
  4. Il personale in servizio continuativo presso la Cassa depositi e
prestiti  al  1  gennaio 1986 puo' optare per l'inserimento nel ruolo
del  personale della Cassa medesima entro il termine di trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto. Entro il
medesimo termine di trenta giorni il personale che ha gia' optato per
i  ruoli della Cassa puo' recedere dall'opzione e rientrare nei ruoli
di provenienza ove negli stessi vi sia disponibilita' di posti.