Art. 2. Retribuzione individuale di anzianita' 1. I valori economici di anzianita' individuale in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe, scatti o similari maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale di cui ai decreti del Presidente della Repubblica recettivi degli accordi del triennio 1982-84 ed ai relativi valori di progressione per anzianita' delle classi e scatti negli stessi previsti. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per classi e scatti prevista dai predetti decreti. 2. Qualora non venga adottata entro il 30 giugno 1989 una nuova normativa in materia di salario di anzianita', la retribuzione individuale di anzianita' per il personale compreso nei comparti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sara' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dai rispettivi ordinamenti sulla base dei relativi valori tabellari. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ventiquattresimi in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio fino al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica funzionale e profilo professionale di provenienza ed in quelli di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988. 3. Per il personale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, la retribuzione da corrispondere ai sensi del comma 2 verra' incrementata della somma corrispondente a ciascun livello retributivo prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53. Analoga disposizione si applica al personale compreso nel comparto di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, con riferimento al disposto dell'articolo 41, punto B, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.