Art. 2.
               Retribuzione individuale di anzianita'

  1.  I valori economici di anzianita' individuale in godimento al 31
dicembre  1986,  con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei
di   classe,   scatti  o  similari  maturati  al  31  dicembre  1986,
costituisce  la  retribuzione  individuale di anzianita'. Tale ultima
valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale di
cui  ai  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  recettivi degli
accordi  del  triennio  1982-84 ed ai relativi valori di progressione
per  anzianita'  delle  classi  e  scatti  negli  stessi previsti. Di
conseguenza,  fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per
classi e scatti prevista dai predetti decreti.
  2.  Qualora  non  venga  adottata entro il 30 giugno 1989 una nuova
normativa  in  materia  di  salario  di  anzianita',  la retribuzione
individuale  di  anzianita' per il personale compreso nei comparti di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68,
sara'  incrementata,  con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma
corrispondente  al  valore  delle  classi  o  degli scatti secondo il
sistema  previsto  dai rispettivi ordinamenti sulla base dei relativi
valori  tabellari.  Al  personale  assunto  in  data successiva al 31
dicembre  1986  i  predetti  importi competono in ventiquattresimi in
ragione  del  numero  dei  mesi  trascorsi  dalla  data di entrata in
servizio fino al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello
inferiore  a  quello superiore, l'importo predetto compete in ragione
dei mesi trascorsi nella qualifica funzionale e profilo professionale
di provenienza ed in quelli di nuovo inquadramento con riferimento al
31 dicembre 1988.
  3.  Per  il  personale  di  cui  all'articolo  5  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, la retribuzione da
corrispondere  ai  sensi  del comma 2 verra' incrementata della somma
corrispondente  a  ciascun livello retributivo prevista dall'articolo
2,  comma  2,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 15 marzo
1984,  n.  53.  Analoga disposizione si applica al personale compreso
nel  comparto  di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica   5  marzo  1986,  n.  68,  con  riferimento  al  disposto
dell'articolo   41,   punto  B,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.
  4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano al
personale  di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.