Art. 21. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 luglio 1987 COSSIGA FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per la funzione pubblica GORIA, Ministro del tesoro e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 luglio 1987 Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 1