Art. 21.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 10 luglio 1987

                               COSSIGA

                              FANFANI,  Presidente  del Consiglio dei
                                Ministri
                              PALADIN,   Ministro   per  la  funzione
                                pubblica
                              GORIA,   Ministro   del  tesoro  e,  ad
                                interim,   del   bilancio   e   della
                                programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 luglio 1987
  Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 1