Art. 3. Patronato sindacale 1. I dipendenti compresi nei comparti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, in servizio e in quiescenza, per l'espletamento di pratiche inerenti alle prestazioni previdenziali od assistenziali possono farsi rappresentare davanti agli organi di amministrazione degli enti dagli istituti di patronato sindacale, ai quali viene riconosciuto il diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro.