Art. 3.
                         Patronato sindacale

  1.  I  dipendenti  compresi  nei  comparti  di  cui  al decreto del
Presidente  della  Repubblica  5  marzo 1986, n. 68, in servizio e in
quiescenza,  per l'espletamento di pratiche inerenti alle prestazioni
previdenziali  od  assistenziali  possono farsi rappresentare davanti
agli organi di amministrazione degli enti dagli istituti di patronato
sindacale, ai quali viene riconosciuto il diritto di svolgere la loro
attivita' nei luoghi di lavoro.