Art. 4.
Contrattazione  decentrata  per  il  personale  dei  Ministeri, delle
 aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

  1.  La  negoziazione  decentrata,  per  le  materie  alla  medesima
demandate,  relativamente  ai  comparti  del personale dei Ministeri,
delle  aziende  e  delle  amministrazioni  dello Stato ad ordinamento
autonomo, di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica  5  marzo  1986, n. 68, puo' articolarsi anche per uffici,
istituti  o  servizi  di  particolare  rilevanza  o  stabilimenti  di
notevole    complessita'    non    riconducibili   a   circoscrizione
territoriale,   purche'   diretti   da   funzionari   con   qualifica
dirigenziale.
  2.  La delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte
del  Ministro,  e'  presieduta  dal  titolare  di  uno  degli  uffici
interessati all'accordo, che rivesta qualifica dirigenziale.