Art. 4. Contrattazione decentrata per il personale dei Ministeri, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo 1. La negoziazione decentrata, per le materie alla medesima demandate, relativamente ai comparti del personale dei Ministeri, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, puo' articolarsi anche per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili a circoscrizione territoriale, purche' diretti da funzionari con qualifica dirigenziale. 2. La delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del Ministro, e' presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo, che rivesta qualifica dirigenziale.