Art. 8.
                 Norme per il personale della scuola

  1.  Il  disposto  di  cui  all'articolo 3, comma 7, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  aprile  1987, n. 209, si applica a
tutti  gli  effetti  con  le  decorrenze  previste  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.
  2.  Le  misure  delle  indennita'  di  carica  che  possono  essere
attribuite  ai  presidenti ed ai segretari degli istituti di ricerca,
sperimentazione  ed  aggiornamenti  educativi,  della  biblioteca  di
documentazione  pedagogica  e  del  Centro  europeo  dell'educazione,
previa  deliberazione  dei  consigli direttivi e da imputare a carico
dei  bilanci  dei  rispettivi  istituti, sono fissate con decreto del
Ministro  della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro,  nel  quale sono determinate anche le misure delle indennita'
di carica relative agli anni precedenti.