Art. 8. Norme per il personale della scuola 1. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, si applica a tutti gli effetti con le decorrenze previste nel decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. 2. Le misure delle indennita' di carica che possono essere attribuite ai presidenti ed ai segretari degli istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamenti educativi, della biblioteca di documentazione pedagogica e del Centro europeo dell'educazione, previa deliberazione dei consigli direttivi e da imputare a carico dei bilanci dei rispettivi istituti, sono fissate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, nel quale sono determinate anche le misure delle indennita' di carica relative agli anni precedenti.