Art. 9. Criteri per la determinazione degli organici degli uffici dei Ministeri 1. In attuazione del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, i risultati dell'indagine, finalizzata alla verifica e definizione dei flussi di attivita' e degli organici, sono riassunti a livello centrale dell'amministrazione e costituiscono la base per la determinazione dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro, da attuare mediante accordi decentrati per unita' organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale. 2. Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da attuare al medesimo livello di negoziazione decentrata indicata nel comma 1, si terra' conto, oltre che delle risultanze delle operazioni di cui al medesimo comma, anche delle situazioni specifiche nei singoli uffici, nonche' delle diverse figure professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi indivisibili, delle eventuali necessita' di professionalita' nuove, degli eventuali processi di ristrutturazione delle attivita' degli uffici, delle eventuali iniziative volte ad offrire nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle effettive presenze degli addetti, della programmazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico e di quant'altro ritenuto utile al fine di pervenire ad una appropriata definizione delle necessita' organiche degli stessi. 3. In relazione a quanto precede potranno essere individuate, in sede di accordi decentrati, modalita' concrete di articolazione di orario di lavoro tenendo anche conto delle realta' locali e delle esigenze degli utenti.