Art. 9.
Criteri per la determinazione degli   organici   degli   uffici   dei
                              Ministeri

  1.  In  attuazione  del  comma  1  dell'articolo  6 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  1  febbraio  1986,  n. 13, i risultati
dell'indagine,  finalizzata alla verifica e definizione dei flussi di
attivita'  e  degli  organici,  sono  riassunti  a  livello  centrale
dell'amministrazione  e  costituiscono  la base per la determinazione
dei  tempi  e  dei  carichi funzionali di lavoro, da attuare mediante
accordi  decentrati  per  unita' organica di livello provinciale o di
uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di
notevole   complessita'   non   riconducibili   alla   circoscrizione
provinciale.
  2.  Per  la  formulazione  di  proposte per la determinazione degli
organici,  da  attuare al medesimo livello di negoziazione decentrata
indicata  nel  comma  1,  si terra' conto, oltre che delle risultanze
delle  operazioni  di  cui  al medesimo comma, anche delle situazioni
specifiche   nei   singoli   uffici,  nonche'  delle  diverse  figure
professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi
indivisibili,  delle  eventuali necessita' di professionalita' nuove,
degli  eventuali  processi  di ristrutturazione delle attivita' degli
uffici,  delle  eventuali  iniziative  volte ad offrire nuovi servizi
all'utenza,  degli  effetti  del  turn-over  sulle effettive presenze
degli  addetti,  della  programmazione  dell'orario  di servizio e di
apertura  al  pubblico  e  di  quant'altro  ritenuto utile al fine di
pervenire  ad  una appropriata definizione delle necessita' organiche
degli stessi.
  3.  In  relazione  a quanto precede potranno essere individuate, in
sede  di  accordi  decentrati, modalita' concrete di articolazione di
orario  di  lavoro  tenendo  anche conto delle realta' locali e delle
esigenze degli utenti.