Art. 2. 1. Il procuratore della Repubblica d'ufficio o su proposta del questore competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione nei confronti di uno dei soggetti indicati nel n. 3 del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, se ha motivo di ritenere che trattasi di persona che vive anche in parte con il provento dei delitti indicati negli articoli 289-bis, 630 e 648-bis del codice penale puo' procedere, anche a mezzo della polizia giudiziaria, ad indagini sul suo tenore di vita, sulle sue disponibilita' finanziarie e sul patrimonio anche al fine di accertarne la provenienza. 2. Le indagini possono essere effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi, nonche' nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti del cui patrimonio dette persone risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. 3. Il procuratore della Repubblica, anche a mezzo della polizia giudiziaria, puo' richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni istituto di credito pubblico o privato e ad ogni societa' fiduciaria informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini relative ai soggetti di cui al comma 1. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalita' di cui agli articoli 337, 338 e 340 del codice di procedura penale.