Art. 2.

  1.  Il  procuratore  della  Repubblica  d'ufficio o su proposta del
questore  competente  a  richiedere  l'applicazione  di una misura di
prevenzione  nei  confronti di uno dei soggetti indicati nel n. 3 del
primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, se
ha motivo di ritenere che trattasi di persona che vive anche in parte
con  il  provento  dei delitti indicati negli articoli 289-bis, 630 e
648-bis del codice penale puo' procedere, anche a mezzo della polizia
giudiziaria,   ad   indagini  sul  suo  tenore  di  vita,  sulle  sue
disponibilita'   finanziarie  e  sul  patrimonio  anche  al  fine  di
accertarne la provenienza.
  2.  Le  indagini  possono essere effettuate anche nei confronti del
coniuge,  dei  figli  e  dei  conviventi, nonche' nei confronti delle
persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti del cui patrimonio
dette   persone  risultino  poter  disporre  in  tutto  o  in  parte,
direttamente o indirettamente.
  3.  Il  procuratore  della  Repubblica, anche a mezzo della polizia
giudiziaria,   puo'   richiedere   ad  ogni  ufficio  della  pubblica
amministrazione,  ad ogni istituto di credito pubblico o privato e ad
ogni  societa'  fiduciaria  informazioni e copia della documentazione
ritenuta  utile ai fini delle indagini relative ai soggetti di cui al
comma 1.
  Previa   autorizzazione   del  procuratore  della  Repubblica,  gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della
documentazione  con  le modalita' di cui agli articoli 337, 338 e 340
del codice di procedura penale.