Art. 4.

  1.  L'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale
e' sostituito dal seguente:
  "Gli  atti  previsti  dal comma precedente possono essere compiuti,
per  delegazione,  da ufficiali od agenti di polizia giudiziaria solo
se  si  tratta di verificare indizi o accertare reati di terrorismo o
di  eversione  dell'ordinamento costituzionale ovvero di criminalita'
organizzata  nonche'  il  reato indicato nell'articolo 630 del codice
penale".