Art. 4. 1. L'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Gli atti previsti dal comma precedente possono essere compiuti, per delegazione, da ufficiali od agenti di polizia giudiziaria solo se si tratta di verificare indizi o accertare reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di criminalita' organizzata nonche' il reato indicato nell'articolo 630 del codice penale".