(Accordo - art. 1)
                               ACCORDO 
 
                              PREMESSA 
 
  Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del  cittadino
intesa quale fondamentale diritto dell'individuo  e  interesse  della
collettivita', il S.S.N.  demanda  al  medico  convenzionato  per  la
medicina  generale  compiti  di  medicina   preventiva   individuale,
diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria,  intesi  come
un insieme unitario qualificante l'atto professionale. 
  A tal fine, al  medico  iscritto  negli  elenchi  per  la  medicina
generale - che e' parte attiva, qualificante e integrata  del  S.S.N.
nel rispetto del principio della libera  scelta  e  del  rapporto  di
fiducia - sono affidati in una  visione  promozionale  nei  confronti
della salute, compiti di: 
    A) Assistenza primaria, essendo egli il  primo  ad  affrontare  i
"problemi" del paziente e ad impostare  un  programma  diagnostico  e
terapeutico ed eventualmente riabilitativo per la  risoluzione  degli
stessi. All'uopo  egli  puo'  utilizzare  tutti  i  supporti  che  la
tecnologia offre per un miglioramento delle possibilita' diagnostiche
e terapeutiche; 
    B)  Assistenza  familiare,  riconoscendosi  nella  famiglia   una
componente essenziale della professionalita' del  medico  generale  e
della tutela della salute; 
    C) Assistenza domiciliare, che permette di affrontare oltre  alle
malattie acute i problemi sanitari di anziani,  invalidi  o  ammalati
cronici, di pazienti dimessi dagli ambienti di ricovero e di pazienti
in fase terminale; 
    D) Continuita' assistenziale, onde utilizzare i dati  conoscitivi
del paziente che derivano da  una  osservazione  prolungata  e  dalla
conoscenza della storia dell'assistito. Onde  evitare  l'interruzione
di tale continuita' deve essere istituzionalizzato un rapporto con lo
specialista e con gli ambienti di ricovero; 
    E) Assistenza preventiva individuale, che ha  come  obiettivi  la
diagnosi  precoce  e  l'identificazione  dei   fattori   di   rischio
modificabili   che   permettano   l'attuazione   della    prevenzione
secondaria. Al medico di medicina generale  possono  essere  affidati
anche compiti di profilassi primaria individuale; 
    F) Assistenza personale integrale, essendo il medico di  famiglia
il medico della persona e non di un organo o  di  un  apparato.  Egli
utilizza la consulenza specialistica  al  fine  di  un  piu'  preciso
intervento  diagnostico-curativo  e  coordina  tutti  gli  interventi
specialistici che vengono praticati sul paziente  che  a  lui  si  e'
affidato; 
    G) Ricerca, sia in campo clinico che epidemiologico; 
    H) Didattica, sia nei confronti del personale che dei colleghi in
fase di formazione; 
    I) Educazione sanitaria, nei confronti dei propri pazienti. 
 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
 
  La presente convenzione nazionale regola,  ai  sensi  dell'art.  48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo,
continuativo e coordinato, che si instaura fra il Servizio  sanitario
nazionale ed i medici di medicina generale, iscritti negli elenchi di
cui all'art. 5. 
  I rapporti libero-professionali che, ai sensi del presente accordo,
i medici di medicina generale instaurano  con  le  UU.SS.LL.  per  lo
svolgimento di attivita'  a  rapporto  orario  e  di  guardia  medica
saranno regolati dagli accordi nazionali previsti dalle norme citate. 
 
 
            Nota all'art. 1 dell'accordo: 
              Il testo  dell'art.  48  della  legge  n.  833/1978  e'
          riportato nella nota precedente.