ACCORDO PREMESSA Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino intesa quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', il S.S.N. demanda al medico convenzionato per la medicina generale compiti di medicina preventiva individuale, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria, intesi come un insieme unitario qualificante l'atto professionale. A tal fine, al medico iscritto negli elenchi per la medicina generale - che e' parte attiva, qualificante e integrata del S.S.N. nel rispetto del principio della libera scelta e del rapporto di fiducia - sono affidati in una visione promozionale nei confronti della salute, compiti di: A) Assistenza primaria, essendo egli il primo ad affrontare i "problemi" del paziente e ad impostare un programma diagnostico e terapeutico ed eventualmente riabilitativo per la risoluzione degli stessi. All'uopo egli puo' utilizzare tutti i supporti che la tecnologia offre per un miglioramento delle possibilita' diagnostiche e terapeutiche; B) Assistenza familiare, riconoscendosi nella famiglia una componente essenziale della professionalita' del medico generale e della tutela della salute; C) Assistenza domiciliare, che permette di affrontare oltre alle malattie acute i problemi sanitari di anziani, invalidi o ammalati cronici, di pazienti dimessi dagli ambienti di ricovero e di pazienti in fase terminale; D) Continuita' assistenziale, onde utilizzare i dati conoscitivi del paziente che derivano da una osservazione prolungata e dalla conoscenza della storia dell'assistito. Onde evitare l'interruzione di tale continuita' deve essere istituzionalizzato un rapporto con lo specialista e con gli ambienti di ricovero; E) Assistenza preventiva individuale, che ha come obiettivi la diagnosi precoce e l'identificazione dei fattori di rischio modificabili che permettano l'attuazione della prevenzione secondaria. Al medico di medicina generale possono essere affidati anche compiti di profilassi primaria individuale; F) Assistenza personale integrale, essendo il medico di famiglia il medico della persona e non di un organo o di un apparato. Egli utilizza la consulenza specialistica al fine di un piu' preciso intervento diagnostico-curativo e coordina tutti gli interventi specialistici che vengono praticati sul paziente che a lui si e' affidato; G) Ricerca, sia in campo clinico che epidemiologico; H) Didattica, sia nei confronti del personale che dei colleghi in fase di formazione; I) Educazione sanitaria, nei confronti dei propri pazienti. Art. 1. Campo di applicazione La presente convenzione nazionale regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale, iscritti negli elenchi di cui all'art. 5. I rapporti libero-professionali che, ai sensi del presente accordo, i medici di medicina generale instaurano con le UU.SS.LL. per lo svolgimento di attivita' a rapporto orario e di guardia medica saranno regolati dagli accordi nazionali previsti dalle norme citate.
Nota all'art. 1 dell'accordo: Il testo dell'art. 48 della legge n. 833/1978 e' riportato nella nota precedente.