Art. 10. Sospensione del rapporto convenzionale Oltre che in esecuzione di provvedimenti della commissione di disciplina di cui all'art. 38 il medico deve essere sospeso dall'elenco dei convenzionati per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo. Inoltre il rapporto convenzionale puo' essere, a domanda dell'interessato, sospeso, per un periodo massimo continuativo di otto mesi per lo svolgimento di un'attivita' di lavoro dipendente di natura precaria da usufruire una sola volta durante tutto il rapporto convenzionale. In entrambi i casi il medico deve farsi sostituire seguendo le modalita' stabilite dal precedente art. 9. In materia si applicano ovviamente le disposizioni di cui all'art. 9, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154.
Nota all'art. 10, ultimo comma: Il testo dell'art. 9, comma terzo, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e' il seguente: "In questo caso la convenzione rimane sospesa per tutta la durata del mandato elettivo ed il professionista puo' essere sostituito, per detto periodo, secondo Se modalita' stabilite per le sostituzioni dagli accordi collettivi nazionali di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le cause di incompatibilita' di cui all'art. 8 della presente legge non hanno effetto per i titolari di farmacie che richiedono la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia".