(Accordo - art. 10)
                              Art. 10. 
               Sospensione del rapporto convenzionale 
 
  Oltre che in  esecuzione  di  provvedimenti  della  commissione  di
disciplina  di  cui  all'art.  38  il  medico  deve  essere   sospeso
dall'elenco dei  convenzionati  per  tutta  la  durata  del  servizio
militare o servizio civile sostitutivo. 
  Inoltre  il  rapporto  convenzionale   puo'   essere,   a   domanda
dell'interessato, sospeso, per un  periodo  massimo  continuativo  di
otto mesi per lo svolgimento di un'attivita' di lavoro dipendente  di
natura precaria da usufruire una sola volta durante tutto il rapporto
convenzionale. 
  In entrambi i casi il medico  deve  farsi  sostituire  seguendo  le
modalita' stabilite dal precedente art. 9. 
  In materia si applicano ovviamente le disposizioni di cui  all'art.
9, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154. 
 
 
            Nota all'art. 10, ultimo comma: 
              Il testo dell'art.  9,  comma  terzo,  della  legge  23
          aprile 1981, n. 154, e' il seguente: 
              "In questo caso la convenzione rimane sospesa per tutta
          la durata del mandato elettivo ed  il  professionista  puo'
          essere sostituito, per detto periodo, secondo Se  modalita'
          stabilite per  le  sostituzioni  dagli  accordi  collettivi
          nazionali di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre  1978,
          n. 833. Le cause di  incompatibilita'  di  cui  all'art.  8
          della presente legge non hanno effetto per  i  titolari  di
          farmacie che richiedono la sostituzione, per la durata  del
          mandato,  con  altro  farmacista  iscritto  all'ordine  dei
          farmacisti nella conduzione professionale della farmacia".