Art. 11. Cessazione del rapporto Il rapporto tra le UU.SS.LL. e i medici iscritti negli elenchi cessa: 1) per compimento del settantesimo anno di eta'; 2) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 38; 3) per recesso del medico, da comunicare alla U.S.L. con almeno un mese di preavviso; 4) per sopravvenuta accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilita' ai sensi del precedente art. 4; 5) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 8; 6) per incapacita' psico-fisica di svolgere l'attivita' convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato. Il medico che, dopo cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di medicina generale convenzionati ai sensi del presente accordo, non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a cinquanta unita', decade dal rapporto convenzionale. Il provvedimento e' adottato dalla competente unita' sanitaria locale, sentiti l'interessato e il comitato di cui all'art. 36, previo accertamento che la mancata acquisizione del sopraindicato minimo di scelte non sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo o risalga direttamente alla volonta' del medico. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma precedente nonche' nei casi di cui ai punti 2) e 5) del primo comma, il medico puo' presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo due anni dalla cancellazione. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'albo professionale. Oltre che per provvedimento della commissione di cui all'art. 38 l'iscrizione nell'elenco e' sospesa di ufficio allorquando il medico sia sospeso dall'albo professionale.