(Accordo - art. 12)
                              Art. 12. 
                        Incarichi provvisori 
 
  Qualora in un ambito  territoriale  si  determini  una  carenza  di
assistenza dovuta a mancanza di medici, la U.S.L. sentito il comitato
consultivo  ex  art.  36  puo'  conferire  ad  un  medico   residente
nell'ambito della zona carente, scelto nel rispetto della graduatoria
regionale,  un  incarico  temporaneo  onde   garantire   l'assistenza
sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata comunque inferiore
a sei mesi, cessera' nel momento in cui sara' individuato  il  medico
avente diritto all'inserimento. Al medico di cui  al  presente  comma
vengono corrisposti, relativamente agli utenti che  viene  incaricato
di assistere, i compensi di cui all'art. 41. 
  In caso di decesso del medico convenzionato, il suo sostituto  puo'
proseguire l'attivita' nei confronti degli assistiti gia'  in  carico
al medico deceduto per non piu'  di  trenta  giorni,  conservando  il
trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.