(Accordo - art. 13)
                              Art. 13. 
                Massimale di scelte e sue limitazioni 
 
  I medici iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo
di scelte pari a 1.500 unita'. 
  I medici i quali, non soggetti a limitazione del massimale, avevano
acquisito la possibilita' del raggiungimento della quota  individuale
di 1.800 scelte ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica
13 agosto 1981 conservano, in deroga al massimale, tale  possibilita'
personale. 
  Eventuali   deroghe   al   suddetto   massimale   potranno   essere
autorizzate, in relazione  a  particolari  situazioni  locali,  dalla
regione ai sensi del punto 5), terzo comma, dell'art. 48 della  legge
n. 833/78. 
  Nei confronti del  medico  che,  oltre  ad  essere  inserito  negli
elenchi, svolga altre attivita' compatibili con tale  iscrizione,  il
massimale di scelte e' ridotto  in  misura  proporzionale  al  numero
delle ore settimanali che il  medesimo  dedica  alle  suddette  altre
attivita'. 
  Nei confronti dei medici, anche universitari, a rapporto di impiego
pubblico a tempo definito ai  sensi  dell'art.  35  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 761/79, o di  altro  impiego  pubblico
compatibile, oltreche' a rapporto di lavoro privato a orario parziale
purche' compatibile, il massimale individuale e' di 500 scelte. 
  Ai fini del calcolo del massimale individuale per i medici soggetti
a  limitazioni  per  attivita'  a  rapporto  orario  convenzionale  e
subordinata, diverse da quelle di cui al precedente comma, si ritiene
convenzionalmente  che  il  massimale  corrisponda  ad   un   impegno
settimanale equivalente a 1.500 scelte per 40 ore settimanali. 
  Ai medici limitati di cui al comma precedente, che  dispongono  per
l'attivita' di medico di  medicina  generale  di  un  orario  pari  o
inferiore a 34 ore e' consentita l'acquisizione di un numero  di  125
scelte da aggiungere a  quelle  risultanti  dal  calcolo  di  cui  al
precedente comma. Se l'impegno orario settimanale e' dovuto a  lavoro
subordinato, anziche' 125 scelte si aggiungeranno 69 scelte. 
  Lo svolgimento  di  altre  attivita',  anche  libero-professionali,
compatibili con  l'iscrizione  negli  elenchi,  non  deve  comportare
pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento  degli  obblighi  del
medico, a livello ambulatoriale e domiciliare,  nei  confronti  degli
assistiti che lo hanno prescelto. 
 
 
            Nota all'art. 13, comma secondo: 
              Il D.P.R. 13 agosto 1981,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 246  dell'8  settembre
          1981,  reca:   "Accordo   collettivo   nazionale   per   la
          regolamentazione dei rapporti  con  i  medici  di  medicina
          generale ai sensi dell'art.  48  della  legge  23  dicembre
          1978, n. 833". 
            Nota all'art. 13, comma quinto: 
              Il testo dell'art. 35, del D.P.R. 20 dicembre 1979,  n.
          761, e' il seguente: 
              "Art. 35 (Rapporto di lavoro del personale  medico).  -
          Il rapporto di lavoro del personale medico  puo'  essere  a
          tempo pieno o a tempo definito. 
              Il rapporto di lavoro a tempo pieno comporta: 
                a)  l'obbligo  di  prestare  40  ore  settimanali  di
          servizio,  salvo  quanto  previsto  dall'accordo  nazionale
          unico; 
                b) la  totale  disponibilita'  per  tutti  i  servizi
          dell'unita' sanitaria  locale  nell'ambito  delle  funzioni
          della posizione funzionale e della disciplina propria degli
          interessati; 
                c) il diritto all'attivita'  libero-professionale  al
          di  fuori  dei  servizi  e  delle   strutture   dell'unita'
          sanitaria locale, limitatamente a consulti e a  consulenze,
          non continuativi, sulla base di norme regionali; 
                d)   il    diritto    all'esercizio    dell'attivita'
          libero-professionale nell'ambito  dei  servizi,  presidi  e
          strutture dell'Unita' sanitaria locale, sulla base di norme
          regionali; 
                e) la preferenza per gli  incarichi  didattici  e  di
          ricerca e  per  i  comandi  ed  i  corsi  di  aggiornamento
          tecnico-scientifico e professionale; 
                f)  la  priorita'  per   l'esercizio   di   attivita'
          consultive  e  tecniche,  richieste  da  terzi  dall'unita'
          sanitaria locale, da svolgere oltre l'orario  di  lavoro  e
          anche fuori dalla sede di servizio. 
              Salvo quanto previsto dall'articolo  47,  sesto  comma,
          della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro
          a tempo pieno e' concesso a domanda. Del pari a domanda  e'
          concesso il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo  pieno
          a quello a tempo definito. Sulla domanda decide il comitato
          di gestione. In mancata concessione del passaggio  a  tempo
          definito deve essere motivata in relazione a comprovate  ed
          effettive esigenze assistenziali, didattiche e di riserva. 
              Il personale assunto con i concorsi di cui  al  settimo
          comma dell'articolo 47 della legge  23  dicembre  1978,  n.
          833, puo' chiedere il passaggio dal rapporto  di  lavoro  a
          tempo pieno a quello a tempo definito qualora siano  mutate
          le esigenze di cui al sesto comma del  richiamato  articolo
          47 o  a  seguito  del  trasferimento  ad  altra  struttura,
          divisione o servizio  che  non  comporti  l'osservanza  del
          tempo pieno. 
              Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta: 
                a)  l'obbligo  di  prestare  30  ore  settimanali  di
          servizio,  salvo  quanto  previsto  dall'accordo  nazionale
          unico; 
                b)  la  totale  disponibilita',  entro  l'orario   di
          servizio, per tutti i servizi dell'unita' sanitaria locale,
          nell'ambito delle funzioni, della  posizione  funzionale  e
          della disciplina propria degli interessati; 
                c)   la   facolta'    di    esercitare    l'attivita'
          libero-professionale,  anche  fuori  dei  servizi  e  delle
          strutture  dell'unita'  sanitaria  locale,   purche'   tale
          attivita'  non  sia  prestata  con   rapporto   di   lavoro
          subordinato, non sia in contrasto con gli  interessi  ed  i
          Fini istituzionali dell'unita' sanitaria locale stessa, ne'
          sia  incompatibile  con  gli  orari  di   lavoro,   secondo
          modalita' e limiti previsti dalla legge regionale; 
                d)   la   facolta'    di    esercitare    l'attivita'
          libero-professionale in regime  convenzionale,  secondo  le
          modalita' ed i limiti stabiliti dagli accordi nazionali  di
          cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
              L'attivita'   libero-professionale,    all'interno    e
          all'esterno  delle  strutture  e  dei  servizi  dell'unita'
          sanitaria  locale,  e'  intesa  a  favorire  esperienze  di
          pratica  professionale,  contatti  con  i  problemi   della
          prevenzione,  cura   e   riabilitazione   e   aggiornamento
          tecnico-scientifico e  professionale  nell'interesse  degli
          utenti e della collettivita'. 
              L'attivita'  libero-professionale   all'interno   delle
          strutture e dei servizi  dell'unita'  sanitaria  locale  e'
          esercitata: 
                a)  in  costanza  di  ricovero;  nelle  strutture  di
          ricovero   ospedaliero   debbono   essere   predisposti   e
          realizzati appositi spazi distinti e specifici -  entro  il
          limite variabile di posti letto dal quattro  al  dieci  per
          cento del  totale  -  che  possono  anche  prescindere,  in
          mancanza di camere separate, da riferimenti  a  livello  di
          confort alberghiero. Detta attivita' viene svolta in equipe
          ed e' 
          comprensiva dei servizi connessi 
                b)  in  regime  ambulatoriale,  con  utilizzo   delle
          relative   strutture,   secondo   modalita'   organizzative
          stabilite dall'unita' sanitaria locale  in  accordo  con  i
          sanitari interessati; tale  attivita'  libero-professionale
          deve essere svolta in orari diversi da quelli stabiliti per
          l'attivita' ambulatoriale ordinaria, eccezione fatta per  i
          servizi che per esigenze tecniche non lo consentono, per  i
          quali deve essere previsto un plus orario. 
              Le  tariffe  minime  e  massime  per   le   prestazioni
          libero-professionali,  nell'ambito  dei  servizi  e   delle
          strutture dell'unita' sanitaria locale e per  le  attivita'
          di consulenza sono determinate  con  decreto  del  Ministro
          della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le
          modalita'  di  attribuzione  dei  relativi  proventi   sono
          disciplinate nell'accordo nazionale unico. 
              Le ragioni, qualora  le  unita'  sanitarie  locali  non
          siano in grado di assicurare l'esercizio del  diritto  alla
          libera attivita' professionale  all'interno  delle  proprie
          strutture per accertate, obiettive carenze delle medesime o
          per   obiettive   impossibilita'   organizzative,    devono
          provvedere a garantire tale  diritto,  nel  rispetto  delle
          vigenti  norme  sull'esercizio   della   libera   attivita'
          professionale intramurale, anche  mediante  l'utilizzazione
          di strutture private. L'utilizzazione di dette strutture e'
          regolata da apposite convenzioni che  le  unita'  sanitarie
          locali dovranno stipulare  in  conformita'  a  schemi  tipo
          approvati dal Ministro della sanita', sentito il  Consiglio
          sanitario nazionale. 
              Le disposizioni del presente articolo si applicano, per
          la parte compatibile,  anche  ai  medici  dipendenti  dagli
          istituti  universitari,  dai  policlinici  convenzionati  e
          dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. 
              Per i  medici  universitari,  in  considerazione  delle
          altre attivita' rientranti nei loro compiti  istituzionali,
          l'opzione per il tempo pieno e' reversibile in relazione  a
          motivate  esigenze  didattiche  e  di   ricerca.   L'orario
          settimanale di servizio di  ciascun  medico  universitario,
          per lo svolgimento delle proprie  mansioni  didattiche,  di
          ricerca  e  assistenziali,   e'   globalmente   considerato
          corrispondente a quello  previsto  rispettivamente  per  il
          rapporto di lavoro a tempo  pieno  e  per  il  rapporto  di
          lavoro a tempo definito. 
              L'esigenza assistenziale delle strutture  universitarie
          convenzionate  secondo   quanto   sara'   stabilito   nelle
          convenzioni da stipulare ai sensi  dell'articolo  39  della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833, va assicurata dal personale
          medico universitario interessato globalmente considerato".