Art. 16. Revoche di ufficio Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 526/82, vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi dell'U.S.L. sono riattribuite al medico dal momento dell'iscrizione degli stessi nei suddetti elenchi. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte o trasferimento dell'assistibile ha effetto dal giorno del verificarsi dell'evento che determina la revoca ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni saranno contestuali alle variazioni del mese di competenza. In caso di trasferimento di residenza l'U.S.L. presso la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tempestivamente tale circostanza all'U.S.L. di provenienza del cittadino stesso perche' provveda alla revoca con effetto "ex tunc".
Nota all'art. 16, comma primo: Il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' il seguente: "Art. 7. - Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge le unita' sanitarie locali aggiornano gli elenchi dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati, cancellando altresi' i nominativi di coloro che anche temporaneamente fruiscano dell'assistenza sanitaria erogata dello Stato ai sensi dell'articolo 6, punti v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. Le regioni dettano norme per la ripetizione entro il 31 dicembre 1982 delle somme indebitamente erogate dal 1 gennaio 1980 a medici convenzionati per quote capitarie indebitamente percepite. Ai fini indicati nei precedenti commi gli uffici che ancora detengono gli elenchi degli assistibili sono tenuti a comunicarli entro il termine di quindici giorni ai comitati di gestione delle unita' sanitarie locali. Nelle regioni ove non siano entrate in funzione le unita' sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento degli elenchi provvede il commissario liquidatore regionale nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331".