(Accordo - art. 16)
                              Art. 16. 
                         Revoche di ufficio 
 
  Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell'art. 7  della  legge  n.
526/82, vengono temporaneamente  sospesi  dagli  elenchi  dell'U.S.L.
sono riattribuite al medico dal momento dell'iscrizione degli  stessi
nei suddetti elenchi. 
  La  revoca  della  scelta  da  operarsi  d'ufficio  per   morte   o
trasferimento dell'assistibile ha effetto dal giorno del  verificarsi
dell'evento che determina la revoca ai sensi dell'art. 7 della  legge
7 agosto 1982, n. 526. 
  Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla  data  della
seconda attribuzione nel caso di scelta posta  due  volte  in  carico
allo stesso medico. Se trattasi di medici  diversi  la  cancellazione
decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. 
  Tali comunicazioni saranno contestuali alle variazioni del mese  di
competenza. 
  In caso di trasferimento di residenza l'U.S.L. presso la  quale  il
cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tempestivamente tale
circostanza all'U.S.L. di provenienza del  cittadino  stesso  perche'
provveda alla revoca con effetto "ex tunc". 
 
 
            Nota all'art. 16, comma primo: 
              Il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526,
          e' il seguente: 
              "Art.  7.  -  Entro  sessanta  giorni  dalla  data   di
          approvazione  della  presente  legge  le  unita'  sanitarie
          locali aggiornano gli  elenchi  dei  cittadini  utenti  del
          Servizio sanitario  nazionale  assistibili  dai  medici  di
          medicina generale e dai pediatri convenzionati, cancellando
          altresi' i nominativi di coloro che  anche  temporaneamente
          fruiscano dell'assistenza sanitaria erogata dello Stato  ai
          sensi dell'articolo 6,  punti  v)  e  z),  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833,  dell'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  31  luglio  1980,  n.  618,  e
          dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
          31 luglio 1980, n. 620. 
              Le regioni dettano norme per la ripetizione entro il 31
          dicembre 1982  delle  somme  indebitamente  erogate  dal  1
          gennaio 1980 a medici  convenzionati  per  quote  capitarie
          indebitamente percepite. 
              Ai fini indicati nei precedenti commi  gli  uffici  che
          ancora detengono gli elenchi degli assistibili sono  tenuti
          a comunicarli  entro  il  termine  di  quindici  giorni  ai
          comitati di gestione delle unita' sanitarie locali. 
              Nelle regioni ove non  siano  entrate  in  funzione  le
          unita' sanitarie locali alla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  all'aggiornamento  degli   elenchi
          provvede il commissario liquidatore regionale  nominato  ai
          sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981,  n.
          168, convertito con modificazioni, nella  legge  27  giugno
          1981, n. 331".