(Accordo - art. 2)
                               Art. 2. 
                             Graduatorie 
 
  I  medici  da  incaricare  per   l'espletamento   delle   attivita'
disciplinate dal presente accordo sono tratti da  graduatorie  uniche
per titoli, predisposte annualmente a livello regionale in attesa che
venga data attuazione alla direttiva CEE n. 86/457 del  15  settembre
1986, che prevede il possesso del diploma di formazione specifica  in
medicina  generale,  i  medici  che  aspirano  all'iscrizione   nelle
graduatorie regionali devono  possedere  i  seguenti  requisiti  alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande: 
    a) iscrizione all'albo professionale; 
    b) non aver compiuto il cinquantesimo anno di eta'. 
  Si prescinde dal requisito del limite di eta' per i medici che alla
scadenza del termine di cui al comma precedente siano titolari, anche
se in altra regione, di incarico disciplinato dal presente accordo. 
  Ai fini dell'inclusione nella graduatoria annuale i  medici  devono
inviare, con plico raccomandato  entro  il  termine  del  30  giugno,
all'assessorato alla sanita' della regione in cui intendono  prestare
la loro attivita', una domanda  conforme  allo  schema  allegato  sub
lettera A, corredata dalla documentazione atta a provare il  possesso
dei requisiti e dai titoli dichiarati. 
  Ai fini della graduatoria sono valutati  solo  i  titoli  posseduti
alla data del 31 maggio. 
  Il medico che sia gia' stato iscritto nella  graduatoria  regionale
dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il
certificato di iscrizione all'albo professionale e la  documentazione
probatoria degli ulteriori titoli  acquisiti  nel  corso  dell'ultimo
anno nonche' di titoli non presentati per la precedente graduatoria. 
  La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con
le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo. 
  L'amministrazione regionale, sulla base dei titoli e dei criteri di
valutazione di cui al successivo art. 3, previo  parere  obbligatorio
del comitato di cui all'art. 37,  predispone  una  graduatoria  unica
regionale da valere per l'anno  solare  successivo,  specificando,  a
fianco di ciascun nominativo il punteggio  conseguito,  le  eventuali
situazioni di incompatibilita' e la residenza. 
  La graduatoria e'  resa  pubblica  il  15  ottobre  sul  Bollettino
ufficiale della regione ed entro trenta giorni dalla pubblicazione  i
medici interessati possono presentare  all'amministrazione  regionale
istanza di riesame della loro posizione in graduatoria. 
  La graduatoria regionale, previo parere obbligatorio  del  comitato
ex art. 37 e' approvata in via definitiva entro il 15 dicembre  dalla
amministrazione regionale e comunicata alle UU.SS.LL. e  agli  ordini
provinciali dei medici della regione. 
 
 
            Nota all'art. 2, comma secondo: 
              La direttiva CEE  n.  86/457  del  15  settembre  1986,
          pubblicata  nella  "Gazzetta  Ufficiale"  delle   Comunita'
          europee n. L 267/27  del  19  settembre  1986,  reca  norme
          relative alla "formazione specifica in medicina generale".