Art. 2. Graduatorie I medici da incaricare per l'espletamento delle attivita' disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale in attesa che venga data attuazione alla direttiva CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986, che prevede il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, i medici che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie regionali devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande: a) iscrizione all'albo professionale; b) non aver compiuto il cinquantesimo anno di eta'. Si prescinde dal requisito del limite di eta' per i medici che alla scadenza del termine di cui al comma precedente siano titolari, anche se in altra regione, di incarico disciplinato dal presente accordo. Ai fini dell'inclusione nella graduatoria annuale i medici devono inviare, con plico raccomandato entro il termine del 30 giugno, all'assessorato alla sanita' della regione in cui intendono prestare la loro attivita', una domanda conforme allo schema allegato sub lettera A, corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dai titoli dichiarati. Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 maggio. Il medico che sia gia' stato iscritto nella graduatoria regionale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonche' di titoli non presentati per la precedente graduatoria. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo. L'amministrazione regionale, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 3, previo parere obbligatorio del comitato di cui all'art. 37, predispone una graduatoria unica regionale da valere per l'anno solare successivo, specificando, a fianco di ciascun nominativo il punteggio conseguito, le eventuali situazioni di incompatibilita' e la residenza. La graduatoria e' resa pubblica il 15 ottobre sul Bollettino ufficiale della regione ed entro trenta giorni dalla pubblicazione i medici interessati possono presentare all'amministrazione regionale istanza di riesame della loro posizione in graduatoria. La graduatoria regionale, previo parere obbligatorio del comitato ex art. 37 e' approvata in via definitiva entro il 15 dicembre dalla amministrazione regionale e comunicata alle UU.SS.LL. e agli ordini provinciali dei medici della regione.
Nota all'art. 2, comma secondo: La direttiva CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 267/27 del 19 settembre 1986, reca norme relative alla "formazione specifica in medicina generale".