(Accordo - art. 20)
                              Art. 20. 
                 Visite ambulatoriali e domiciliari 
 
  L'attivita' medica viene prestata in  ambulatorio  o  a  domicilio,
avuto riguardo alla non trasferibilita' dell'ammalato. 
  La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della
stessa giornata, ove la richiesta  pervenga  entro  le  ore  10;  ove
invece, la richiesta venga recepita dopo le ore 10, la visita  dovra'
essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo. 
  A cura dell'U.S.L. tale norma  sara'  portata  a  conoscenza  degli
assistibili. 
  La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il  piu'
breve tempo possibile. 
  Nelle giornate di  sabato  il  medico  non  e'  tenuto  a  svolgere
attivita' ambulatoriale,  ma  e'  obbligato  ad  eseguire  le  visite
domiciliari richieste entro le ore 10 dello  stesso  giorno,  nonche'
quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore 10
del giorno precedente. 
  Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni  previste  per
il sabato, con l'obbligo pero' di effettuare attivita'  ambulatoriali
per i medici  che  in  quel  giorno  la  svolgono  ordinariamente  al
mattino.