Art. 20. Visite ambulatoriali e domiciliari L'attivita' medica viene prestata in ambulatorio o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilita' dell'ammalato. La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore 10, la visita dovra' essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo. A cura dell'U.S.L. tale norma sara' portata a conoscenza degli assistibili. La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il piu' breve tempo possibile. Nelle giornate di sabato il medico non e' tenuto a svolgere attivita' ambulatoriale, ma e' obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore 10 dello stesso giorno, nonche' quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore 10 del giorno precedente. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo pero' di effettuare attivita' ambulatoriali per i medici che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.