(Accordo - art. 21)
                              Art. 21. 
                   Il consulto con lo specialista 
 
  Il consulto puo' essere attivato dal medico  di  medicina  generale
qualora lo ritenga utile per la salute del paziente. 
  Esso viene attuato di persona dallo specialista  e  dal  medico  di
medicina  generale  presso  gli   ambulatori   pubblici   nell'ambito
territoriale dell'U.S.L. del paziente. 
  Il  consulto,  previa  autorizzazione  dell'U.S.L.,   puo'   essere
attuato, su richiesta motivata del medico di famiglia,  anche  presso
il domicilio del paziente. 
  Il medico di famiglia e lo specialista concordano i modi e i  tempi
di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi dell'U.S.L. 
  Qualora  lo  specialista  ritenga  necessario  acquisire  ulteriori
notizie riguardanti il paziente, puo' mettersi  in  contatto  con  il
medico di famiglia che e' impegnato a collaborare fornendo tutti  gli
elementi utili in suo possesso.