Art. 22. Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero Il medico di famiglia puo' accedere, qualora lo ritenga opportuno, presso gli ambienti di ricovero in fase di accettazione, di degenza o di dimissione del proprio paziente. Tale accesso puo' essere attivato dal medico di famiglia che concorda con il responsabile del reparto i tempi e i modi di attuazione. Qualora il responsabile del reparto ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente ricoverato puo' mettersi in contatto con il medico di famiglia che e' impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.