(Accordo - art. 22)
                              Art. 22. 
   Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero 
 
  Il medico di famiglia puo' accedere, qualora lo ritenga  opportuno,
presso gli ambienti di ricovero in fase di accettazione, di degenza o
di dimissione del proprio paziente. Tale accesso puo' essere attivato
dal medico di famiglia che concorda con il responsabile del reparto i
tempi e i modi di attuazione. 
  Qualora il responsabile del reparto  ritenga  necessario  acquisire
ulteriori notizie riguardanti il paziente ricoverato puo' mettersi in
contatto con il medico di famiglia che  e'  impegnato  a  collaborare
fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.