(Accordo - art. 23)
                              Art. 23. 
                 Assistenza farmaceutica e modulario 
 
  La prescrizione di specialita' farmaceutiche e di galenici avviene,
per qualita'  e  quantita',  secondo  scienza  e  coscienza,  con  le
modalita' stabilite  dalla  legislazione  vigente  nel  rispetto  del
prontuario terapeutico nazionale. 
  Il medico puo' dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica
anche in assenza del paziente, su richiesta di un familiare,  quando,
a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente. 
  In relazione a quanto stabilito dall'art. 11 del  decreto-legge  12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n. 638, il medico riporta sul modulo-prescrizione  gli
estremi del documento, rilasciato dall'U.S.L., attestante il  diritto
dell'assistito   all'esenzione   dal   pagamento   delle   quote   di
partecipazione alla spesa sanitaria. 
  La prescrizione e' redatta in unica copia  sul  modulario  allegato
sub C. Si conviene in proposito che tale  modulario  sara'  impiegato
fino a quando non avra' attuazione  l'art.  2  del  decreto-legge  28
febbraio 1987, n. 53. 
 
 
            Nota all'art. 23, comma terzo: 
              Il testo dell'art. 11 del D.L. 12  settembre  1983,  n.
          463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e' il
          seguente: 
              "Art. 11. - Sono esentati dal pagamento delle quote  di
          partecipazione  di  cui  all'articolo  10  gli  utenti  del
          Servizio  sanitario   nazionale   che   abbiano   nell'anno
          precedente un  reddito  personale  assoggettabile  ai  fini
          dell'IRPEF non superiore a L. 4.500.000 o che  appartengono
          a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito,  abbiano
          in detto anno redditi assoggettabili ai fini dell'IRPEF per
          un  importo  complessivo  non  superiore  a  L.   4.000.000
          aumentato di  L.  500.000  per  ogni  componente  oltre  il
          dichiarante. 
              Sono esentati altresi' dal  pagamento  delle  quote  di
          partecipazione di cui all'articolo 10 gli invalidi civili e
          del lavoro  nei  cui  confronti  sia  stata  accertata  una
          riduzione della capacita' lavorativa nella misura superiore
          ai due terzi, gli invalidi di guerra o per servizio per una
          menomazione   dell'integrita'   fisica   ascrivibile   alle
          categorie dalla 1ª alla 5ª della tabella  A  allegata  alla
          legge 18  marzo  1968,  n.  313,  i  privi  della  vista  o
          sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6  e  7
          della legge 2 aprile 1968, n. 482. Sono  altresi'  esentati
          gli invalidi civili con assegno di accompagnamento, di  cui
          all'articolo 17 della legge 30 marzo  1971,  n.  118.  Sono
          comunque  concesse  gratuitamente  alle   categorie   sopra
          indicate le prestazioni ortopediche e  protesiche  connesse
          alle invalidita' che saranno determinate  con  decreto  del
          Ministro  della  sanita',  sentito  il  Servizio  sanitario
          nazionale, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              Restano in vigore, ai fini delle esenzioni  di  cui  ai
          commi precedenti, le disposizioni  dell'articolo  12  della
          legge 26 aprile 1982, n. 181, non modificato  dal  presente
          articolo. 
              Gli estremi del documento  previsto  dall'articolo  12,
          ottavo  comma,  della  legge  26  aprile  1982,   n.   181,
          attestante il  diritto  alla  esenzione  di  cui  ai  commi
          precedenti, sono riportati dal medico sulla prescrizione. 
              Il  Ministro  della  sanita',  sentito   il   Consiglio
          sanitario nazionale, ai fini della preVenzione e della cura
          di forme morbose di  particolare  rilevanza  sociale  o  di
          peculiare interesse per la tutela  della  salute  pubblica,
          stabilisce, con  proprio  decreto,  entro  novanta  giorni,
          norme  rivolte  ad  indicare,  i  soggetti   esentati   dal
          pagamento delle quote di partecipazione  alla  spesa  sulle
          prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio. 
              Le disposizioni di cui all'art.  10,  comma  nono,  non
          vengono  applicate  per  le  prestazioni   di   diagnostica
          strumentale e di laboratorio conseguenti ad interventi ed a
          campagne  di  prevenzione  (medicina  scolastica,  medicina
          dello sport, tutela sanitaria negli ambienti e  nei  luoghi
          di lavoro,  prevenzione  oncologica),  previste  dal  piano
          sanitario nazionale. 
              Sono   esentati   dal   pagamento   delle   quote    di
          partecipazione alla spesa farmaceutica ed alla spesa  sulle
          prestazioni di diagnostica strumentale o di  laboratorio  i
          lavoratori soggetti alla  tutela  assicurativa  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
          1124, e successive modificazioni, e gli invalidi di  guerra
          e per servizio che necessitano di cure prescritte da medici
          convenzionati  o  dipendenti  da  strutture   pubbliche   o
          convenzionate, in dipendenza, rispettivamente, di infortuni
          sul lavoro o di  malattie  professionali  e  di  infermita'
          riconosciute per cause di guerra o di servizio. 
              Le  amministrazioni  che   gestiscono   l'assicurazione
          obbligatoria di cui al precedente comma rimborsano al fondo
          Sanitario  nazionale  gli  oneri  relativi,   mediante   un
          contributo nella misura e secondo le modalita'  determinate
          annualmente con decreto  del  Ministro  della  sanita',  di
          concerto con i  Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale e del tesoro. 
              Le  autocertificazioni   di   cui   alle   disposizioni
          dell'articolo 12, nono comma, lettera a),  della  legge  26
          aprile  1982,  n.  181,  devono   riportare   per   ciascun
          componente della famiglia il numero  di  codice  fiscale  e
          l'indicazione dell'ufficio al quale sono  state  presentate
          le dichiarazioni  dei  redditi  cui  le  autocertificazioni
          stesse si riferiscono. L'unita' sanitaria  locale  verifica
          la  veridicita'  di  almeno  il   tre   per   cento   delle
          autocertificazioni  e  trasmette  quelle   assoggettate   a
          verifica   agli   uffici    finanziari    indicati    nelle
          autocertificazioni, che ne tengono conto nell'ambito  della
          propria competenza. 
              Nell'ambito dei controlli sistematici di cui al secondo
          comma dell'articolo 1 della legge 7 agosto  1982,  n.  526,
          l'unita' sanitaria locale e' tenuta ad effettuare  indagini
          a  campione  con  frequenza  annuale   sulle   prescrizioni
          rilasciate   dai   medici   convenzionati,    comunicandone
          risultati al  Ministero  della  sanita'  ed  alla  regione.
          Analogamente si procede per le prestazioni  di  diagnostica
          strumentale e di laboratorio eseguite presso gli ambulatori
          e strutture private convenzionati. 
              All'articolo 13 della legge 26  aprile  1982,  n.  181,
          dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti: 
              "In caso di inerzia o di ingiustificato  ritardo  delle
          unita' sanitarie locali  nella  cura  e  degli  adempimenti
          previsti dagli articoli 1, secondo  comma,  3,  5,  secondo
          comma,  e  7  della  legge  7  agosto  1982,  n.   526,   e
          dell'articolo  11,  commi  8  e  9,  del  decreto-legge  12
          settembre 1983, n. 463,  nonche'  in  ogni  altro  caso  di
          ingiustificata inottemperanza ad obblighi imposti  da  atti
          normativi e da disposizioni regionali derivanti da atti  di
          indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi dell'articolo
          5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano,  previa  diffida,
          adottano i provvedimenti omessi o comunque necessari, anche
          mediante l'invio di appositi commissari. 
              Lo stesso potere e con le modalita' indicate  al  comma
          precedente e' attribuito  al  Ministro  della  sanita',  su
          segnalazione del commissario del Governo, quando la regione
          o provincia autonoma non vi provveda". 
            Nota all'art. 23, ultimo comma: 
              Il testo dell'art. 2 del D.L. 28 febbraio 1987,  n.  53
          e' il seguente: 
              "Art. 2. - L'impiego dei ricettari per la  prescrizione
          o  la  proposta  di  prestazioni  erogabili  dal   Servizio
          sanitario nazionale e' riservata ai medici  dipendenti  dal
          Servizio medesimo o con lo stesso convenzionati nell'ambito
          dei rispettivi compiti istituzionali. 
              La prescrizione o la proposta di prestazioni  erogabili
          dalle strutture a gestione diretta o  convenzionale  ed  il
          certificato e l'attestazione  di  cui  all'articolo  2  del
          decreto-legge 30 dicembre 1979,  n.  633,  convertito,  con
          modificazioni dalla  legge  29  febbraio  1980,  n.  33,  e
          successive modificazioni e integrazioni sono effettuati sui
          modulari standardizzati ed a  lettura  automatica  definiti
          con decreto del Ministro della sanita', di concerto con  il
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale da  emanarsi
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto. 
              La prescrizione di specialita' medicinali e di prodotti
          galenici  erogati  dal  Servizio  sanitario  nazionale   e'
          limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta,  fatta
          eccezione  per  le  specialita'  medicinali   a   base   di
          antibiotici  in  confezione  monodose,  per  le  quali   la
          prescrizione e' limitata ad un numero massimo di sei  pezzi
          per ricetta. La ricetta non puo' contenere  contestualmente
          la prescrizione di  una  specialita'  medicinale  o  di  un
          galenico e di prodotti relativi alle  forme  di  assistenza
          integrativa regolate da disposizioni nazionali e regionali. 
              Le quote di partecipazione  dell'assistito  alla  spesa
          per le prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere  a)
          e b)  dell'articolo  10,  comma  3,  del  decreto-legge  12
          settembre 1983,  n.  463,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  novembre  1983,  n.  638,  e   successive
          modificazioni, sono cosi' determinate: 
                a) una quota fissa di L. 1.000 per ricetta; 
                b) una quota fissa di L. 1.500  per  ciascun  farmaco
          con prezzo superiore a L. 5.000 e fino a L. 25.000; 
                c) una quota fissa di L. 3.000  per  ciascun  farmaco
          con prezzo superiore a L. 25.000; 
                d) una quota complessiva di L. 1.500 per  antibiotici
          in confezione  monodose  qualora  l'importo  globale  della
          ricetta non superi le L. 25.000 e di L. 3.000 qualora detto
          importo superi la predetta cifra. 
              A decorrere dal  1  luglio  1987  le  confezioni  delle
          specialita' medicinali  erogabili  dal  Servizio  sanitario
          nazionale  e  dei  galenici  sono  dotate  di   bollini   o
          fustellati aventi  il  requisito  dell'autoadesivita'.  Con
          decreto del  Ministro  della  sanita',  da  emanarsi  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto,  sono  dettate   disposizioni   in   ordine   alle
          caratteristiche  tecniche   dei   fustellati   cartografici
          autoadesivi e  alle  modalita'  di  adozione  dei  predetti
          bollini o fustellati. 
              L'autorizzazione  all'acquisto  diretto  dalle  imprese
          produttrici di preparazioni farmaceutiche in dose  e  forma
          di medicamento e dei galenici preconfezionati in confezione
          ospedaliera  e'  estesa  agli  enti  ed  alle   istituzioni
          pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza   con   finalita'
          assistenziali di ricovero e di riabilitazione, riconosciuti
          dalla   regione,   limitatamente   all'impiego   di   detti
          medicamenti all'interno delle predette istituzioni. 
              E'  fatto  divieto  alle  unita'  sanitarie  locali  di
          stipulare contratti di comodato d'uso con ditte  fornitrici
          di prodotti  farmaceutici,  di  materiale  per  analisi  di
          laboratorio o  di  apparecchiature  o  parte  di  esse  per
          indagini  sanitarie  o  per  uso  chirurgico,  fatto  salvo
          l'impiego per finalita' di  ricerca  o  di  sperimentazione
          clinica.   Gli   anzidetti   contratti,    ove    stipulati
          anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto, sono  risolti  entro  sei
          mesi dall'anzidetta data. 
              All'onere  derivante   dall'attuazione   del   presente
          articolo e del precedente articolo 1, stimato in  lire  385
          miliardi per il 1987, in lire 400 miliardi per il 1988 e in
          lire  412  miliardi  per  il  1989,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini del bilancio triennale  1987-1989,  al  capitolo  6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno   1987,   all'uopo    utilizzando    lo    specifico
          accantonamento "Revisione ticket in materia sanitaria". 
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare  con
          propri decreti, le relative variazioni di bilancio".