(Accordo - art. 24)
                              Art. 24. 
                Richiesta di indagini specialistiche 
               Proposte di ricovero e di cure termali 
 
  Il medico, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita o
indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure termali. 
  La  richiesta  di  indagine  o  visita  specialistica  deve  essere
corredata delle  diagnosi  o  del  sospetto  diagnostico.  Essa  puo'
contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure
previste dall'art. 21. 
  Il medico puo' dar luogo al rinnovo della richiesta o  prescrizione
di indagine specialistica anche in assenza del paziente, su richiesta
di un familiare, quando, a suo giudizio, ritenga  non  necessaria  la
visita del paziente. 
  Lo specialista formula esauriente risposta al quesito  diagnostico,
in busta chiusa con l'indicazione "al medico curante", suggerendo  la
terapia e segnalando l'eventuale  utilita'  di  successivi  controlli
specialistici. 
  Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la
risposta al quesito  del  medico  curante,  formula  direttamente  le
relative richieste. 
  Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza  la
richiesta   del   medico   curante,   alle   seguenti    specialita':
odontoiatria,  ginecologia,  pediatria,  psichiatria  e   oculistica,
limitatamente alle prestazioni optometriche. 
  La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata  da  una
apposita scheda compilata dal medico curante (allegato D) che riporti
i  dati  relativi  al  paziente  estratti  dalla   scheda   sanitaria
individuale. 
  Il modulario di cui all'art. 23, salvo il disposto  del  successivo
art. 25, e' utilizzato anche per  le  certificazioni  della  presente
convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e  per  le
richieste  di  prestazioni  specialistiche.  Per  queste  ultime   e'
consentita  la   multipluriproposta   escludendosi   ogni   ulteriore
adempimento a carico del medico curante.