Art. 26. Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili L'assistenza programmata si articola in tre forme di interventi: a) assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili; b) assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette; c) assistenza domiciliare integrata. L'assistenza programmata viene erogata sulla base di interesse normative ed economiche raggiunte a livello regionale con i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi in sede regionale, sentito il comitato ex art. 37. Laddove in qualche regione non si sia proceduto alla stipula delle suddette intese entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, l'erogazione di quesita forma di assistenza sara' disciplinata nelle suddette regioni in conformita' ai contenuti di un'intesa da concordarsi a livello nazionale sulla base della media degli specifici accordi raggiunti nelle altre regioni. In particolare: A) L'assistenza domiciliare nei confronti di pazienti non ambulabili si rivolge agli anziani, invalidi o ammalati cronici che non sono in grado di frequentare lo studio del proprio medico. La loro identificazione, viene concordata tra il medico di famiglia e il competente servizio sanitario della U.S.L. Tale assistenza deve prevedere, al di fuori delle normali richieste di visita domiciliare per fatti acuti, un accesso periodico del medico di famiglia e la possibilita' per lo stesso di attivare per il paziente visite specialistiche, ricerche diagnostiche domiciliari e assistenza infermieristica. E' opportuno, ove questi pazienti usufruiscono di attivita' assistenziali di tipo sociale, uno stretto collegamento tra il medico di famiglia e gli addetti a questo tipo di assistenza. Presso il domicilio del paziente il medico attivera' un diario clinico che serva da collegamento tra i vari interventi sanitari. B) L'assistenza domiciliare integrata puo' essere attivata in fase sperimentale nel caso in cui sia possibile garantire l'assistenza sanitaria e sociale nel proprio domicilio a pazienti ai quali si voglia evitare un ricovero determinato da ragioni sociali (anziani affetti da forme morbose acute) o da motivi di organizzazione sanitaria (terminali, riabilitazione di vasculopatici, ecc.). I pazienti di cui al precedente comma sono individuati dal medico generale oppure, in caso di degenza, dal primario ospedaliero il quale deve sentire il parere del medico generale. Il medico generale provvede a segnalare il caso alla U.S.L. di competenza del malato per l'autorizzazione al fine dell'inizio dell'assistenza e la fornitura dei necessari supporti infermieristici e sociali. L'esperimento non puo' avvenire senza il consenso dei familiari dell'infermo. Il medico generale mantiene la responsabilita' unica e complessiva del paziente. Lo visita secondo un calendario di massima precedentemente segnalato alla U.S.L.; tiene un diario clinico sul quale ogni specialista riporta i propri interventi; attiva le consulenze specialistiche e gli interventi infermieristici e sociali; coordina l'equipe funzionale che si attiva per rispondere ai bisogni del paziente.