(Accordo - art. 26)
                              Art. 26. 
         Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili 
 
  L'assistenza programmata si articola in tre forme di interventi: 
    a)  assistenza  domiciliare  nei  confronti  dei   pazienti   non
ambulabili; 
    b) assistenza nei  confronti  di  pazienti  ospiti  in  residenze
protette; 
    c) assistenza domiciliare integrata. 
  L'assistenza programmata viene  erogata  sulla  base  di  interesse
normative ed economiche raggiunte a livello regionale con i sindacati
medici di categoria maggiormente rappresentativi in  sede  regionale,
sentito il comitato ex art. 37. 
  Laddove in qualche regione non si sia proceduto alla stipula  delle
suddette intese entro sei mesi dalla pubblicazione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente  accordo,
l'erogazione di quesita forma di assistenza sara' disciplinata nelle 
suddette regioni in conformita' ai contenuti di un'intesa da 
concordarsi  a  livello  nazionale  sulla  base  della  media   degli
specifici accordi raggiunti nelle altre regioni. 
  In particolare: 
    A)  L'assistenza  domiciliare  nei  confronti  di  pazienti   non
ambulabili si rivolge agli anziani, invalidi o ammalati  cronici  che
non sono in grado di frequentare lo studio  del  proprio  medico.  La
loro identificazione, viene concordata tra il medico di famiglia e il
competente servizio sanitario della U.S.L. 
    Tale  assistenza  deve  prevedere,  al  di  fuori  delle  normali
richieste di visita domiciliare per fatti acuti, un accesso periodico
del medico di famiglia e la possibilita' per lo  stesso  di  attivare
per  il  paziente  visite   specialistiche,   ricerche   diagnostiche
domiciliari e assistenza infermieristica. 
    E' opportuno,  ove  questi  pazienti  usufruiscono  di  attivita'
assistenziali di tipo sociale, uno stretto collegamento tra il medico
di famiglia e gli addetti a questo tipo di assistenza. 
    Presso il domicilio del paziente il medico  attivera'  un  diario
clinico che serva da collegamento tra i vari interventi sanitari. 
    B) L'assistenza domiciliare integrata  puo'  essere  attivata  in
fase  sperimentale  nel  caso  in   cui   sia   possibile   garantire
l'assistenza sanitaria e sociale nel proprio domicilio a pazienti  ai
quali si voglia evitare un ricovero determinato  da  ragioni  sociali
(anziani  affetti  da  forme  morbose   acute)   o   da   motivi   di
organizzazione sanitaria (terminali, riabilitazione di vasculopatici,
ecc.). 
    I pazienti di cui al precedente comma sono individuati dal medico
generale oppure, in caso di  degenza,  dal  primario  ospedaliero  il
quale deve sentire il parere del medico generale. 
    Il medico generale provvede a segnalare il caso  alla  U.S.L.  di
competenza  del  malato  per  l'autorizzazione  al  fine  dell'inizio
dell'assistenza e la fornitura dei necessari supporti infermieristici
e sociali. 
    L'esperimento non puo' avvenire senza il consenso  dei  familiari
dell'infermo. 
    Il  medico  generale  mantiene   la   responsabilita'   unica   e
complessiva del paziente. Lo visita secondo un calendario di  massima
precedentemente segnalato alla U.S.L.; tiene un  diario  clinico  sul
quale  ogni  specialista  riporta  i  propri  interventi;  attiva  le
consulenze specialistiche e gli interventi infermieristici e sociali; 
coordina l'equipe funzionale che si attiva per rispondere ai  bisogni
del paziente.