(Accordo - art. 27)
                              Art. 27. 
                         Medicina di gruppo 
 
  Al fine di conseguire un piu' elevato livello delle  prestazioni  e
per facilitare il rapporto tra cittadino e medico anche attraverso lo
snellimento delle procedure  di  accesso  ai  diversi  servizi  della
U.S.L., nonche' per favorire la soluzione  della  maggior  parte  dei
problemi sanitari a livello territoriale,  i  medici  iscritti  negli
elenchi possono concordare tra di loro e realizzare forme  di  lavoro
di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti  principi
e criteri organizzativi: 
    l'associazione e' libera, volontaria e paritaria; 
    l'accordo che costituisce la medicina di  gruppo  e'  liberamente
concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la U.S.L.  e
l'ordine dei medici; 
    del gruppo possono far parte soltanto medici che svolgono in modo
esclusivo l'attivita' di medico convenzionato; 
    la sede della medicina di gruppo e' unica ed articolata  in  piu'
studi medici; 
    del gruppo fanno parte non meno di tre e non piu' di  sei  medici
di  medicina  generale.  Nei  comuni  aventi  un  numero  di   medici
convenzionati non superiore a tre, il gruppo puo'  essere  costituito
da due soli medici. Al gruppo puo' partecipare un pediatra; 
    ciascun medico puo' far parte soltanto di un gruppo; 
    ciascun partecipante al  gruppo  e'  disponibile  a  svolgere  la
propria attivita' anche nei confronti  degli  assistiti  degli  altri
medici del gruppo, anche mediante l'accesso reciproco agli  strumenti
di informazione di ciascun medico pur nella tutela  dei  fondamentali
principi del rapporto fiduciario  e  della  libera  scelta  da  parte
dell'assistito; 
    deve prevedersi la disciplina dell'esecuzione  delle  prestazioni
incentivanti nell'ambito del gruppo; 
    la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella
sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia
presente per almeno quattro giorni la  settimana  quando  nel  quinto
giorno sia impegnato in altre attivita' previste  dall'accordo,  come
consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a
pazienti non deambulabili, ecc.; altrimenti la presenza  deve  essere
garantita per cinque giorni la settimana; 
    in  ogni  caso  deve  essere  assicurata  la  continuita'   della
assistenza ambulatoriale per almeno 4 ore al mattino e  4  ore  nella
seconda parte della giornata. Nella giornata di sabato e  nei  giorni
prefestivi deve essere assicurata presso la sede la  ricezione  delle
richieste di visite domiciliari; 
    a ciascun medico  del  gruppo  vengono  liquidate  le  competenze
relative alle scelte di cui e' titolare; 
    non possono effettuarsi  variazioni  di  scelta  all'interno  del
gruppo senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta  e  la
richiesta in tal senso dell'assistito; 
    all'interno del gruppo puo' adottarsi il criterio della rotazione
interna per ogni tipo di sostituzione, anche per quanto  concerne  la
partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento  o  di  formazione
professionale, ecc., allo scopo di favorire una  costante  elevazione
della professionalita'; 
    la suddivisione delle spese di  gestione  dell'ambulatorio  viene
liberamente concordata tra i componenti del gruppo. 
  A livello di regione o di  U.S.L.  con  i  sindacati  di  categoria
maggiormente  rappresentativi  a  livello  regionale  possono  essere
concordati, sentito rispettivamente il comitato ex art. 37  o  quello
ex art. 36 protocolli di collaborazione volti al conseguimento  degli
obiettivi dei piani  sanitari  regionali,  con  particolare  riguardo
all'educazione  sanitaria,  anche  prevedendo   adeguate   forme   di
incentivazione aventi  prevalentemente  carattere  organizzativo  e/o
strutturale. 
  Atteso il carattere innovativo della pratica del lavoro  di  gruppo
si conviene che per il periodo di validita' del presente  accordo  il
comitato ex art. 35 dovra' verificarne l'andamento  in  relazione  al
miglioramento nella  qualita'  dell'assistenza  attraverso  opportune
forme di monitoraggio dell'istituto.