Art. 27. Medicina di gruppo Al fine di conseguire un piu' elevato livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra cittadino e medico anche attraverso lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della U.S.L., nonche' per favorire la soluzione della maggior parte dei problemi sanitari a livello territoriale, i medici iscritti negli elenchi possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi: l'associazione e' libera, volontaria e paritaria; l'accordo che costituisce la medicina di gruppo e' liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la U.S.L. e l'ordine dei medici; del gruppo possono far parte soltanto medici che svolgono in modo esclusivo l'attivita' di medico convenzionato; la sede della medicina di gruppo e' unica ed articolata in piu' studi medici; del gruppo fanno parte non meno di tre e non piu' di sei medici di medicina generale. Nei comuni aventi un numero di medici convenzionati non superiore a tre, il gruppo puo' essere costituito da due soli medici. Al gruppo puo' partecipare un pediatra; ciascun medico puo' far parte soltanto di un gruppo; ciascun partecipante al gruppo e' disponibile a svolgere la propria attivita' anche nei confronti degli assistiti degli altri medici del gruppo, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico pur nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte dell'assistito; deve prevedersi la disciplina dell'esecuzione delle prestazioni incentivanti nell'ambito del gruppo; la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana quando nel quinto giorno sia impegnato in altre attivita' previste dall'accordo, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non deambulabili, ecc.; altrimenti la presenza deve essere garantita per cinque giorni la settimana; in ogni caso deve essere assicurata la continuita' della assistenza ambulatoriale per almeno 4 ore al mattino e 4 ore nella seconda parte della giornata. Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi deve essere assicurata presso la sede la ricezione delle richieste di visite domiciliari; a ciascun medico del gruppo vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui e' titolare; non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno del gruppo senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta e la richiesta in tal senso dell'assistito; all'interno del gruppo puo' adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione professionale, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalita'; la suddivisione delle spese di gestione dell'ambulatorio viene liberamente concordata tra i componenti del gruppo. A livello di regione o di U.S.L. con i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale possono essere concordati, sentito rispettivamente il comitato ex art. 37 o quello ex art. 36 protocolli di collaborazione volti al conseguimento degli obiettivi dei piani sanitari regionali, con particolare riguardo all'educazione sanitaria, anche prevedendo adeguate forme di incentivazione aventi prevalentemente carattere organizzativo e/o strutturale. Atteso il carattere innovativo della pratica del lavoro di gruppo si conviene che per il periodo di validita' del presente accordo il comitato ex art. 35 dovra' verificarne l'andamento in relazione al miglioramento nella qualita' dell'assistenza attraverso opportune forme di monitoraggio dell'istituto.