(Accordo - art. 29)
                              Art. 29. 
            Collegamenti con i servizi di guardia medica 
 
  Il  medico  di  famiglia  secondo  scienza   e   coscienza   valuta
l'opportunita' di  lasciare  brevi  note  esplicative  presso  quegli
assistiti   le   cui   particolari   condizioni    fisico-patologiche
suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione  di  interventi
di urgenza da parte di medici addetti al servizio di guardia medica.