Art. 3. Titoli per la formazione delle graduatorie I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi: I - Titoli accademici e di studio: a) iscrizione all'albo professionale per ciascun mese (il punteggio e' raddoppiato, punti 0,02 per mese di iscrizione negli albi professionali della regione ove e' presentata la domanda). punti 0,01 b) diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e lode. punti 1,00 c) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109. punti 0,50 d) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104. punti 0,30 e) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B, per ciascuna specializzazione o libera docenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 2,00 f) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B, e successive modificazioni e integrazioni, per ciascuna specializzazione o libera docenza . . . . . . . . punti 0,50 g) tirocinio abilitante svolto ai sensi della legge n. 148 del 18 aprile 1975. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,10 h) corsi di aggiornamento professionale in materie proprie delle aree funzionali di "Medicina generale" e di "Prevenzione e sanita' pubblica - Organizzazione dei servizi sanitari di base", secondo la tabella B del decreto ministeriale 10 marzo 1983, di durata complessiva non inferiore a 30 ore, documentati da una attestazione di presenza e di profitto (non sono valutabili i corsi di aggiornamento obbligatorio per contratto o convenzione). I corsi sono valutabili se organizzati dal Servizio sanitario nazionale. Alle medesime condizioni sono altresi' valutabili i corsi tenuti da organizzazioni sanitarie private purche' preventivamente accreditati con atto formale della F.N.OO.MM. e tale autorizzazione risulti nell'attestato finale: per ciascun corso . . . . . . . . . punti 0,10 (Identico punteggio e' attribuito per la frequenza di corsi di cui all'art. 6, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica n. 882/84, che abbiano avuto inizio anteriormente alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo). II - Titoli di servizio: 1) attivita' di medico di medicina generale convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78 compresa quella svolta in qualita' di associato: per ciascun mese. . . . . . . . . . punti 0,20 Il punteggio e' elevato a 0,30 per mese per l'attivita' prestata nell'ambito della regione nella cui graduatoria si chiede l'inserimento; 2) attivita' di sostituzione del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale solo se svolta con riferimento a piu' di cento utenti e per periodi non inferiori a cinque giorni continuativi (le sostituzioni dovute ad attivita' sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore cinque giorni): per ciascun mese . . . . . . . . . . . . . punti 0,20 3) servizio effettivo di guardia medica svolta in forma attiva, anche a titolo di sostituzione, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attivita. . punti 0,20 (Per ciascun mese non puo' essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore); 4) attivita' di guardia medica svolta in forma di disponibilita' e reperibilita' ai sensi dell'accordo sottoscritto ex art. 48 della legge n. 833/78: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attivita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,05 5) attivita' medica nei servizi di assistenza stagionale nelle localita' turistiche organizzati dalle regioni o dalle UU.SS.LL.: per ciascun mese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,10 6) attivita' professionale prestata come medico dipendente da strutture ospedaliere pubbliche (compresa quella derivante da incarichi temporanei) o come medico militare: per ciascun mese. punti 0,10 7) attivita' di medico svolta all'estero in medicina interna o disciplina affine ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38 e della legge 10 luglio 1960, n. 735, e successive modificazioni: per ciascun mese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,10 8) attivita' professionale di medici di medicina generale svolta presso strutture sanitarie pubbliche non espressamente contemplate nei punti che precedono: per ciascun mese. . . . . . . . . punti 0,10 9) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina: per ciascun mese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,05 10) attivita' professionale diversa da quella considerata al punto 6), prestata come medico dipendente da amministrazioni pubbliche: per ciascun mese. . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,05 Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio, le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono valutate come mese intero. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attivita' svolte nello stesso periodo. In tal caso e' valutato il titolo che comporta il punteggio piu' alto. A parita' di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianita' di laurea e, infine, la maggiore eta'. Non sono valutabili attivita' che non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo.
Nota all'art. 3, lettere e) ed f): Il D.M. 10 marzo 1983 reca: "Elenco delle discipline equipollenti ed affini rispetto alle discipline oggetto degli esami di idoneita' e dei concorsi presso le Unita' sanitarie locali valevoli per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli negli esami di idoneita' e nei concorsi di assunzione dei medici, farmacisti e veterinari presso le Unita' sanitarie locali". Nota all'art. 3, lettera g): La legge 18 aprile 1975, n. 148, reca: Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 130 e 128". Nota all'art. 3, lettera h): Il testo dell'art. 6, lettera 1), del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 882, e' il seguente: "I) corsi di aggiornamento professionale in materie proprie dell'area funzionale dalla medicina generale, secondo la tabella B del decreto ministeriale 10 marzo 1983, di durata almeno trimestrale, documentati da un'attestazione di presenza e di profitto (con esclusione dei corsi di aggiornamento obbligatorio per contratto o convenzione), tenuti da amministrazioni sanitarie pubbliche o equiparate oppure da organizzazioni private sanitarie purche', in quest'ultimo caso, abbiano avuto il riconoscimento formale da parte della FNOOMM come validi ai fini delle graduatorie: per ciascun corso, p. 0,10". Note all'art. 3, punto 7: - La legge 9 febbraio 1979, n. 38, reca: "Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo". - La legge 10 luglio 1960, n. 735, reca: "Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero".