(Accordo - art. 3)
                               Art. 3. 
             Titoli per la formazione delle graduatorie 
 
  I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono
elencati qui di seguito con l'indicazione  del  valore  attribuito  a
ciascuno di essi: 
 
  I - Titoli accademici e di studio: 
 
    a)  iscrizione  all'albo  professionale  per  ciascun  mese   (il
punteggio e' raddoppiato, punti 0,02 per  mese  di  iscrizione  negli
albi professionali della regione ove e' presentata la domanda). punti 
0,01 
    b) diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e lode. punti 
1,00 
    c) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109. punti 0,50 
    d) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104. punti 0,30 
    e) specializzazione o libera docenza in medicina generale o 
    discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 
    marzo 1983, tabella B, per ciascuna specializzazione o libera 
    docenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 
    2,00 f) specializzazione o libera docenza in discipline affini a 
    quella di medicina generale ai sensi del decreto ministeriale 10 
    marzo 1983, tabella B, e successive modificazioni e integrazioni, 
    per ciascuna specializzazione o libera docenza . . . . . . . . 
    punti 0,50 g) tirocinio abilitante svolto ai sensi della legge n. 
    148 del 18 aprile 1975. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    . . punti 0,10 h) corsi di aggiornamento professionale in materie 
    proprie delle aree funzionali di "Medicina generale" e di 
    "Prevenzione e sanita' pubblica - Organizzazione dei servizi 
    sanitari di base", secondo la tabella B del decreto ministeriale 
    10 marzo 1983, di durata complessiva non inferiore a 30 ore, 
    documentati da una attestazione di presenza e di profitto (non 
    sono valutabili i corsi di aggiornamento obbligatorio per 
    contratto o convenzione). I corsi sono valutabili se organizzati 
    dal Servizio sanitario nazionale. Alle medesime condizioni sono 
    altresi' valutabili i corsi tenuti da organizzazioni sanitarie 
    private purche' preventivamente accreditati con atto formale 
    della F.N.OO.MM. e tale autorizzazione risulti nell'attestato 
    finale: per ciascun corso . . . . . . . . . punti 0,10 (Identico 
    punteggio e' attribuito per la frequenza di corsi di cui all'art. 
    6, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica n. 
    882/84, che abbiano avuto inizio anteriormente alla data di 
    pubblicazione del decreto del  Presidente  della  Repubblica  che
rende esecutivo il presente accordo). 
 
  II - Titoli di servizio: 
 
    1) attivita' di medico  di  medicina  generale  convenzionato  ai
sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78 compresa  quella  svolta  in
qualita' di associato: per ciascun mese. . . . . . . . . . punti 0,20
Il punteggio e' elevato a 0,30  per  mese  per  l'attivita'  prestata
nell'ambito  della  regione   nella   cui   graduatoria   si   chiede
l'inserimento; 
    2) attivita' di sostituzione  del  medico  di  medicina  generale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale solo se svolta  con
riferimento a piu' di cento utenti e  per  periodi  non  inferiori  a
cinque giorni  continuativi  (le  sostituzioni  dovute  ad  attivita'
sindacale del titolare sono valutate anche  se  di  durata  inferiore
cinque giorni): per ciascun mese . . . . . . . . . . . . . punti 0,20
3) servizio effettivo di guardia medica svolta in forma attiva, anche
a titolo di sostituzione,  ai  sensi  dell'art.  48  della  legge  n.
833/78: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attivita. . punti 0,20
(Per ciascun mese non  puo'  essere  considerato  un  numero  di  ore
superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo
al settore); 
    4) attivita' di guardia medica svolta in forma di  disponibilita'
e reperibilita' ai sensi dell'accordo sottoscritto ex art.  48  della
legge n. 833/78: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attivita .  .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,05 5) attivita'
medica  nei  servizi  di  assistenza   stagionale   nelle   localita'
turistiche organizzati dalle regioni o dalle UU.SS.LL.:  per  ciascun
mese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  punti  0,10  6)
attivita' professionale prestata come medico dipendente da  strutture
ospedaliere  pubbliche  (compresa  quella  derivante   da   incarichi
temporanei) o come medico militare: per ciascun mese. punti 
0,10 
    7) attivita' di medico svolta all'estero in  medicina  interna  o
disciplina affine ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38 e della
legge 10 luglio 1960, n. 735, e successive modificazioni: per ciascun
mese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,10
8) attivita' professionale di  medici  di  medicina  generale  svolta
presso strutture sanitarie pubbliche  non  espressamente  contemplate
nei punti che precedono: per ciascun mese. . . . . . . . . punti 0,10
9) servizio militare di leva  (o  sostitutivo  nel  servizio  civile)
svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in  medicina:  per
ciascun mese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,05
10) attivita' professionale diversa da quella  considerata  al  punto
6), prestata come medico dipendente da amministrazioni pubbliche: per
ciascun mese. . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,05 
 
  Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio, le
frazioni di mese superiori a quindici giorni sono valutate come  mese
intero. 
  I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti  ad  attivita'
svolte nello stesso periodo. In tal caso e' valutato  il  titolo  che
comporta il punteggio piu' alto. 
  A parita' di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, il voto
di laurea, l'anzianita' di laurea e, infine, la maggiore eta'. 
  Non sono valutabili attivita' che non siano espressamente  previste
ed elencate dal presente articolo. 
 
 
            Nota all'art. 3, lettere e) ed f): 
              Il D.M. 10 marzo 1983 reca:  "Elenco  delle  discipline
          equipollenti ed affini  rispetto  alle  discipline  oggetto
          degli esami di idoneita' e dei concorsi  presso  le  Unita'
          sanitarie  locali  valevoli   per   la   formazione   delle
          commissioni esaminatrici e per la  valutazione  dei  titoli
          negli esami di idoneita' e nei concorsi di  assunzione  dei
          medici, farmacisti e veterinari presso le Unita'  sanitarie
          locali". 
            Nota all'art. 3, lettera g): 
              La legge 18  aprile  1975,  n.  148,  reca:  Disciplina
          sull'assunzione  del  personale  sanitario  ospedaliero   e
          tirocinio   pratico.   Servizio   del   personale   medico.
          Dipartimento. Modifica  ed  integrazione  dei  decreti  del
          Presidente della Repubblica 27 marzo  1969,  numeri  130  e
          128". 
            Nota all'art. 3, lettera h): 
              Il testo dell'art.  6,  lettera  1),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 882, e'  il
          seguente: 
              "I) corsi di  aggiornamento  professionale  in  materie
          proprie  dell'area  funzionale  dalla  medicina   generale,
          secondo la tabella B  del  decreto  ministeriale  10  marzo
          1983,  di  durata  almeno   trimestrale,   documentati   da
          un'attestazione di presenza e di profitto  (con  esclusione
          dei corsi di aggiornamento  obbligatorio  per  contratto  o
          convenzione), tenuti da amministrazioni sanitarie pubbliche
          o equiparate oppure  da  organizzazioni  private  sanitarie
          purche',   in   quest'ultimo   caso,   abbiano   avuto   il
          riconoscimento formale da parte della FNOOMM come validi ai
          fini delle graduatorie: per ciascun corso, p. 0,10". 
            Note all'art. 3, punto 7: 
              - La legge 9 febbraio 1979, n. 38, reca:  "Cooperazione
          dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo". 
              -  La   legge   10   luglio   1960,   n.   735,   reca:
          "Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai  medici
          italiani negli ospedali all'estero".