(Accordo - art. 30)
                              Art. 30. 
                         Visite occasionali 
 
  I medici iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare  la  propria
opera in regime  di  assistenza  diretta  solo  nei  confronti  degli
assistibili che li hanno preventivamente scelti. 
  I medici, tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 42  in  materia
di  guardia  medica  e  di  assistenza  nelle  localita'  turistiche,
prestano la propria opera, anche in mancanza  di  scelta  preventiva,
secondo quanto disposto dall'art. 1, lettera b), del decreto-legge 25
gennaio 1982, n. 161, convertito, con modificazioni, nella  legge  25
marzo 1982, n. 98: 
    1) in favore dei cittadini che, trovandosi occasionalmente al  di
fuori del  proprio  comune  di  residenza,  ricorrano  all'opera  del
medico; 
    2) in favore degli stranieri in temporaneo soggiorno  in  Italia,
che esibiscano il prescritto documento comprovante  il  loro  diritto
all'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico. 
  Nel riepilogo mensile delle prestazioni le visite occasionali  sono
elencate con l'indicazione di nome  e  cognome  dell'avente  diritto,
numero del libretto, regione di provenienza, indirizzo o numero della
U.S.L. di appartenenza. 
  Le visite di cui  al  presente  articolo  sono  compensate  con  le
seguenti tariffe, omnicomprensive: 
visita ambulatoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000
visita domiciliare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 
 
 
            Nota all'art. 30, comma secondo: 
              Il testo dell'art. 1, lettera b), del D.L.  25  gennaio
          1982, n. 16, convertito nella legge 25 marzo 1982,  n.  98,
          e' il seguente: 
              "b)  L'erogazione  delle  visite  occasionali  previste
          dall'articolo 26 dell'accordo collettivo nazionale  per  la
          regolamentazione dei rapporti  con  i  medici  di  medicina
          generale  e,  dall'articolo  27   dell'accordo   collettivo
          nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici
          specialisti pediatri di libera scelta, resi  esecutivi  con
          decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981. 
          L'onere  per  le  prestazioni  suddette  e'  a  carico  dei
          richiedenti  e  i  relativi  onorari  non  possono   essere
          superiori alle somme indicate nei richiamati accordi. 
              Resta ferma l'erogazione delle visite  occasionali  nei
          casi di primo intervento per infortuni sul lavoro,  nonche'
          di quelle a  favore  degli  assistiti,  temporaneamente  in
          Italia, che siamo a carico di istituzioni estere in base  a
          convenzioni internazionali. 
              Nulla e' innovato per quanto  riguarda  il  diritto  di
          accesso ai servizi di cui al quarto comma dell'articolo  19
          della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi  compresi  quelli
          di guardia medica festiva e notturna e quelli stagionali di
          assistenza ai villeggianti previsti dagli accordi nazionali
          nelle localita'  turistiche.  6  consentito,  tuttavia,  il
          rimborso della spesa sostenuta, da  richiedersi  all'unita'
          sanitaria locale di appartenenza, da parte di: 
                a) minori degli anni dodici; 
                b) cittadini di eta' superiore agli anni sessanta; 
                c)  lavoratori  e  studenti  dimoranti,  per  ragioni
          connesse all'attivita' lavorativa e di  studio,  fuori  dal
          proprio domicilio; 
                d) cittadini portatori di handicap il  cui  grado  di
          menomazione e' superiore  all'ottanta  per  cento  ai  fini
          dell'attivita' lavorativa".