Art. 30. Visite occasionali I medici iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistibili che li hanno preventivamente scelti. I medici, tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 42 in materia di guardia medica e di assistenza nelle localita' turistiche, prestano la propria opera, anche in mancanza di scelta preventiva, secondo quanto disposto dall'art. 1, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98: 1) in favore dei cittadini che, trovandosi occasionalmente al di fuori del proprio comune di residenza, ricorrano all'opera del medico; 2) in favore degli stranieri in temporaneo soggiorno in Italia, che esibiscano il prescritto documento comprovante il loro diritto all'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico. Nel riepilogo mensile delle prestazioni le visite occasionali sono elencate con l'indicazione di nome e cognome dell'avente diritto, numero del libretto, regione di provenienza, indirizzo o numero della U.S.L. di appartenenza. Le visite di cui al presente articolo sono compensate con le seguenti tariffe, omnicomprensive: visita ambulatoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 visita domiciliare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
Nota all'art. 30, comma secondo: Il testo dell'art. 1, lettera b), del D.L. 25 gennaio 1982, n. 16, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 98, e' il seguente: "b) L'erogazione delle visite occasionali previste dall'articolo 26 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e, dall'articolo 27 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981. L'onere per le prestazioni suddette e' a carico dei richiedenti e i relativi onorari non possono essere superiori alle somme indicate nei richiamati accordi. Resta ferma l'erogazione delle visite occasionali nei casi di primo intervento per infortuni sul lavoro, nonche' di quelle a favore degli assistiti, temporaneamente in Italia, che siamo a carico di istituzioni estere in base a convenzioni internazionali. Nulla e' innovato per quanto riguarda il diritto di accesso ai servizi di cui al quarto comma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi compresi quelli di guardia medica festiva e notturna e quelli stagionali di assistenza ai villeggianti previsti dagli accordi nazionali nelle localita' turistiche. 6 consentito, tuttavia, il rimborso della spesa sostenuta, da richiedersi all'unita' sanitaria locale di appartenenza, da parte di: a) minori degli anni dodici; b) cittadini di eta' superiore agli anni sessanta; c) lavoratori e studenti dimoranti, per ragioni connesse all'attivita' lavorativa e di studio, fuori dal proprio domicilio; d) cittadini portatori di handicap il cui grado di menomazione e' superiore all'ottanta per cento ai fini dell'attivita' lavorativa".