(Accordo - art. 31)
                              Art. 31. 
             Divieto di esercizio di libera professione 
 
  Ai medici iscritti negli elenchi  e'  fatto  divieto  di  esercizio
della libera  professione  nei  confronti  dei  propri  convenzionati
relativamente ai compiti che agli stessi sono affidati  dal  presente
accordo.