Art. 33. Comunicazioni del medico alla U.S.L. Il medico iscritto negli elenchi e' tenuto a comunicare sollecitamente alla U.S.L. competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alle graduatorie di cui all'art. 2, nonche' l'insorgere di situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 4. In ogni caso la U.S.L. competente o la regione puo' richiedere annualmente al medico una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilita', le limitazioni del massimale o la corresponsione dell'indennita' di disponibilita'. Il medico nella cui posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non e' tenuto a inviare la richiesta dichiarazione. Il medico e' altresi' tenuto a soddisfare le richieste di informazioni previste dall'art. 24, lettera C della legge n. 730/83. In caso di astensione dall'attivita' assistenziale in dipendenza di agitazioni sindacali, il medico e' tenuto a comunicare alla U.S.L. di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione entro 24 ore dall'inizio dell'agitazione a mezzo telegramma. La mancata comunicazione comporta la trattenuta della quota relativa al periodo di astensione dall'attivita' convenzionata.
Nota all'art. 33, comma terzo: Il testo dell'art. 24, lettera c), della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e' il seguente: "c) l'impegno dei sanitari convenzionali a fornire informazioni sui servizi prestati anche mediante la prescrizione a lettura automatica standardizzata di cui all'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonche' l'obbligo delle unita' sanitarie locali di comunicare periodicamente ai sanitari e alle commissioni di cui alla precedente lettera b) i dati informativi sul comportamento prescrittivo dei medici convenzionati".