(Accordo - art. 33)
                              Art. 33. 
                Comunicazioni del medico alla U.S.L. 
 
  Il  medico  iscritto  negli  elenchi   e'   tenuto   a   comunicare
sollecitamente alla U.S.L. competente ogni eventuale  variazione  che
intervenga nelle notizie fornite con  la  domanda  di  partecipazione
alle graduatorie di cui all'art. 2, nonche' l'insorgere di situazioni
di incompatibilita' previste dall'art. 4. 
  In ogni caso la U.S.L. competente  o  la  regione  puo'  richiedere
annualmente al  medico  una  dichiarazione  da  rilasciare  entro  un
termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione
soggettiva professionale con  particolare  riferimento  alle  notizie
aventi riflesso sulle incompatibilita', le limitazioni del  massimale
o la corresponsione dell'indennita' di disponibilita'. 
  Il medico nella cui  posizione  soggettiva  non  siano  intervenute
modificazioni, non e' tenuto a inviare la richiesta dichiarazione. Il
medico e' altresi' tenuto a soddisfare le richieste  di  informazioni
previste dall'art. 24, lettera C della legge n. 730/83. 
  In caso di astensione dall'attivita' assistenziale in dipendenza di
agitazioni sindacali, il medico e' tenuto a comunicare alla U.S.L. di
iscrizione l'eventuale  non  adesione  all'agitazione  entro  24  ore
dall'inizio dell'agitazione a mezzo telegramma. 
  La  mancata  comunicazione  comporta  la  trattenuta  della   quota
relativa al periodo di astensione dall'attivita' convenzionata. 
 
 
            Nota all'art. 33, comma terzo: 
              Il testo dell'art.  24,  lettera  c),  della  legge  27
          dicembre 1983, n. 730, e' il seguente: 
              "c) l'impegno  dei  sanitari  convenzionali  a  fornire
          informazioni  sui  servizi  prestati  anche   mediante   la
          prescrizione a lettura  automatica  standardizzata  di  cui
          all'art. 12 del decreto-legge 12 settembre  1983,  n.  463,
          convertito, con  modificazioni,  nella  legge  11  novembre
          1983, n. 638,  nonche'  l'obbligo  delle  unita'  sanitarie
          locali di comunicare  periodicamente  ai  sanitari  e  alle
          commissioni di  cui  alla  precedente  lettera  b)  i  dati
          informativi  sul  comportamento  prescrittivo  dei   medici
          convenzionati".